XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3312
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, recante
misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N.212
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di
cui all'articolo 473 del" sono inserite le seguenti:
"testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al";
al comma 2, le parole da: "20,731 milioni di
euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di
44,608 milioni di euro per l'anno 2003";
al comma 3, le parole da:"All'onere" fino
a: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di
44,608 milioni di euro per l'anno 2003".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Definizione della posizione
giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale
della scuola). - 1. Ai fini della definizione della
posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto
scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati
prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4
agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente
costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di
nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione
dell'avvenuta nomina".
All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola:
"tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti
sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti
dalle regioni mediante programmazione concordata con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca"";
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ". Modifica all'articolo 4 della legge n.370 del
1999".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Sostegno agli investimenti in ricerca
e sviluppo). - 1. Al fine di assicurare la massima
efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in
ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse
conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle
forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto
legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti
di imposta".
All'articolo 6, comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole:
"della presente legge," sono inserite le seguenti:
"ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi
di avviamento coreutico,";
dopo la lettera a), è inserita la
seguente:
"a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme
di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei
corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore e del diploma di
conservatorio"";
alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole:
"I possessori dei diplomi di cui al comma 1," sono
inserite le seguenti: "ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico," e
dopo le parole: "nonché ai corsi di laurea specialistica"
sono inserite le seguenti: "e ai master di primo
livello";
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi
sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi
di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al
termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da
coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di
secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano alle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati,
limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi
autorizzati in sede di pareggiamento o di legale
riconoscimento"".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo la parola: "tutorato" sono
inserite le seguenti: "e per favorire la formazione
culturale degli studenti e promuovere il diritto allo
studio";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In attesa del riordino del Consiglio
nazionale degli studenti universitari i componenti del
predetto organo, nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del
2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio
l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti
iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini
dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso
articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Adeguamento degli ordinamenti
didattici dei corsi di studio delle università). - 1.
All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999,
n.370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei
mesi"".