XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3311




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati alla propria qualifica, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.
        2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

                a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

                b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

                c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

                d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

                e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.


Art. 2.


        1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, in possesso della qualifica di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito l'abilitazione di terzo grado, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantaduesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.
        2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantaduesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 545.224 euro per l'anno 2002, 570.881 euro per l'anno 2003 e 903.591 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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