XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3311
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate
in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico
aereo in corso di validità che abbiano contratto, in
connessione alla frequenza di corsi di formazione e
specializzazione legati alla propria qualifica, ferme
obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi
dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di
ferma obbligatoria sono ammessi a contrarre una ferma
volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di
quattro volte.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è
corrisposto un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da
corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e
per metà dopo dodici mesi;
b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da
corrispondere in unica soluzione;
c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da
corrispondere in unica soluzione;
d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da
corrispondere in unica soluzione;
e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da
corrispondere in unica soluzione.
Art. 2.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, in
possesso della qualifica di controllore del traffico aereo
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e
dopo aver acquisito l'abilitazione di terzo grado, le ferme
volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantaduesimo anno
di età, con corresponsione dei relativi premi.
2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate
di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il
quarantaduesimo anno di età alla data di entrata in vigore
della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i
periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione,
al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal
servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla
differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui
all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 545.224 euro per l'anno 2002, 570.881 euro
per l'anno 2003 e 903.591 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.