XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3301
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente
legge, all'informazione scientifica dei farmaci si applicano
le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
Art. 2.
1. Informatore scientifico del farmaco, di seguito
denominato "informatore scientifico", è colui che, iscritto
all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza
dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne
assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di
concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli
universitari richiesti per l'esercizio della professione di
informatore scientifico, tenendo conto dei titoli universitari
acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti
di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni.
2. E' compito dell'informatore scientifico comunicare, ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio
scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo
decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità
medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante
interscambio di informazioni tra medici ed aziende.
Art. 3.
1. Gli informatori scientifici sono tenuti a rispettare il
segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende
per le quali operano, nonché dagli altri operatori
sanitari.
2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di
propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli
informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di
utilizzare il medesimo informatore scientifico.
3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è
disciplinato dalle relative contrattazioni collettive tra le
categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma,
del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio
1981, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. In ogni provincia sono istituiti i collegi provinciali
degli informatori scientifici, con funzioni relative alla
tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli
iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla
legge.
2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori
scientifici iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e
residenti nella provincia.
3. Se il numero degli informatori scientifici residenti
nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di
carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi
della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un
collegio abbia per circoscrizione due o più province
limitrofe.
Art. 5.
1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per
ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei
collegi provinciali degli informatori scientifici eletti in
assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15
residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a
maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.
2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1
sono composti da nove informatori scientifici, che abbiano
almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.
Art. 6.
1. Il consiglio del collegio provinciale degli informatori
scientifici elegge nel proprio seno un presidente, un vice
presidente, un segretario ed un tesoriere.
Art. 7.
1. Al consiglio del collegio provinciale degli informatori
scientifici spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo del collegio;
b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge
e delle altre disposizioni in materia da parte degli
iscritti;
c) vigilare per la tutela dell'informatore
scientifico in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta
alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte
al progresso culturale degli iscritti;
e) collaborare con gli enti pubblici e privati che
operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione
dei provvedimenti che possono comunque interessare il
collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti
degli iscritti;
g) provvedere all'amministrazione dei beni di
pertinenza del collegio e proporre all'approvazione
dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
h) esercitare le altre attribuzioni demandategli
dalla legge;
i) designare i rappresentanti del collegio presso
il Consiglio nazionale di cui all'articolo 10.
2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del
Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, ha cura
annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un
corso di formazione professionale, in collaborazione con le
università, per gli informatori scientifici iscritti all'albo
del collegio.
3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i
relativi programmi sono preventivamente comunicati al
Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli
orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.
Art. 8.
1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale
degli informatori scientifici ha la rappresentanza del
collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti
ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui
eventualmente delegate.
Art. 9.
1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici
ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito
da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e
verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone
all'assemblea degli iscritti.
Art. 10.
1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli
informatori scientifici, di seguito denominato "Consiglio
nazionale". Di esso fa parte un rappresentante per ogni
collegio provinciale o interprovinciale.
2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più
di trecento informatori scientifici iscritti eleggono un
ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori
scientifici eccedenti tale numero o frazione di esso superiore
alla metà.
Art. 11.
1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un
presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri,
componenti il comitato esecutivo.
2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori
scientifici affinché esercitino la funzione di revisore dei
conti.
Art. 12.
1. Al Consiglio nazionale spettano le seguenti
attribuzioni:
a) vigilare per la tutela della categoria degli
informatori scientifici e curare i rapporti deontologici fra
gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;
b) coordinare e promuovere le attività culturali
dei consigli dei collegi provinciali degli informatori
scientifici per favorire le iniziative intese al miglioramento
ed al perfezionamento professionale per una qualificata e
scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare
sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli
informatori scientifici;
c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui
progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio
di informazione scientifica sui farmaci e la professione di
informatore scientifico, nonché su ogni altra questione
attinente ai collegi provinciali;
d) decidere sull'istituzione dei collegi
interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo
4;
e) decidere in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali
degli informatori scientifici in materia di iscrizione e di
cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e
su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi
provinciali e dei collegi provinciali dei revisori dei
conti;
f) redigere il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza;
g) determinare la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti.
Art. 13.
1. I componenti di ciascun consiglio del collegio
provinciale degli informatori scientifici e quelli del
Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Art. 14.
1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e
11 tutti gli informatori scientifici anche se iscritti ad
altri albi professionali, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 3.
Art. 15.
1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o
interprovinciale è istituito l'albo degli informatori
scientifici, di seguito denominato "albo", che hanno la loro
residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del
collegio stesso.
Art. 16.
1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché
la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa
è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
all'albo.
Art. 17.
1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione
europea;
b) godimento dei diritti civili;
c) possesso di uno dei titoli universitari
definiti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 18.
1. Gli informatori scientifici incorrono nel provvedimento
di cancellazione dall'albo:
a) per la perdita del godimento dei diritti
civili;
b) per condanna penale;
c) per cessazione dell'attività professionale da
almeno cinque anni;
d) per accertato esercizio di attività in altro
collegio professionale.
Art. 19.
1. L'informatore scientifico cancellato dall'albo può, a
sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le
ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di
condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere
proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Art. 20.
1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno
entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi
provinciali degli informatori scientifici, presso la
cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione
dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la
segreteria del Consiglio nazionale e presso il Ministero della
giustizia e il Ministero della salute.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo deve
essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della
giustizia e al Ministro della salute, alla cancelleria della
corte d'appello di cui al comma 1, al procuratore generale
della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.
Art. 21.
1. Gli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di fatti
non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di
fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità
del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Art. 22.
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione
motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui
all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse
sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
anno;
d) la radiazione dall'albo.
Art. 23.
1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, di
cancellazione e di elezione nei consigli dei collegi
provinciali degli informatori scientifici e di provvedimenti
disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.
Art. 24.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono
considerati, di diritto, informatori scientifici tutti coloro
che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno
due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive
modificazioni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma
1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere
iscritti all'albo, previa apposita richiesta scritta,
corredata da idonea documentazione.
Art. 25.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge si provvede mediante le quote di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 ed è
conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 26.
1. Il Governo, entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente ed ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana il relativo
regolamento di attuazione. Con il predetto regolamento sono
dettate, in particolare, le norme relative alle assemblee
degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi
provinciali e interprovinciali degli informatori
scientifici.