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1. All'articolo
4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche: |
1. Identico: |
|
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
| "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o | "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o |
|
internati per uno dei
delitti di cui al primo
periodo del presente comma
purché siano stati acquisiti
elementi tali da escludere
in maniera certa
l'attualità di collegamenti
con la criminalità
organizzata, terroristica o
eversiva, altresì nei casi in
cui la limitata
partecipazione al fatto
criminoso, accertata nella
sentenza di condanna, ovvero
l'integrale accertamento dei
fatti e delle responsabilità
operato con sentenza
irrevocabile, rendono
comunque impossibile un'utile
collaborazione con la
giustizia, nonché nei casi in
cui, anche se la
collaborazione che viene
offerta risulti
oggettivamente irrilevante,
nei confronti dei medesimi
detenuti o internati sia
stata applicata una delle
circostanze attenuanti
previste dall'articolo 62, n.
6), anche qualora il
risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di
condanna, dall'articolo 114
ovvero dall'articolo 116,
secondo comma, del codice
penale. I benefìci di cui al
presente comma possono essere
concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere
la sussistenza di
collegamenti con la
criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, ai
detenuti o internati per i
delitti di cui ai seguenti
articoli: articoli 575, 628,
terzo comma, e 629, secondo
comma, del codice penale,
articolo 291-ter del
citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi
dell'articolo 80, comma 2,
del medesimo testo unico,
articolo 416 del codice
penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti
previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del
medesimo codice, dagli
articoli 609-bis,
609-quater e
609-octies del codice
penale e dall'articolo 12,
commi 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286"; |
internati per uno dei
delitti di cui al primo
periodo del presente comma
purché siano stati acquisiti
elementi tali da escludere
l'attualità di collegamenti
con la criminalità
organizzata, terroristica o
eversiva, altresì nei casi in
cui la limitata
partecipazione al fatto
criminoso, accertata nella
sentenza di condanna, ovvero
l'integrale accertamento dei
fatti e delle responsabilità
operato con sentenza
irrevocabile, rendono
comunque impossibile un'utile
collaborazione con la
giustizia, nonché nei casi in
cui, anche se la
collaborazione che viene
offerta risulti
oggettivamente irrilevante,
nei confronti dei medesimi
detenuti o internati sia
stata applicata una delle
circostanze attenuanti
previste dall'articolo 62, n.
6), anche qualora il
risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di
condanna, dall'articolo 114
ovvero dall'articolo 116,
secondo comma, del codice
penale. I benefìci di cui al
presente comma possono essere
concessi solo se non vi sono
elementi tali da far ritenere
la sussistenza di
collegamenti con la
criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, ai
detenuti o internati per i
delitti di cui ai seguenti
articoli: articoli 575, 628,
terzo comma, e 629, secondo
comma, del codice penale,
articolo 291-ter del
citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi
dell'articolo 80, comma 2,
del medesimo testo unico,
articolo 416 del codice
penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti
previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del
medesimo codice, dagli
articoli 609-bis,
609-quater e
609-octies del codice
penale e dall'articolo 12,
commi 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286"; |
|
b) al comma
2-bis, le parole:
"terzo periodo" sono
sostituite dalle seguenti:
"quarto periodo". |
b) identica. |
|
|
|
|
1. All'articolo
41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, i commi
2 e 2-bis sono
sostituiti dai seguenti: |
1. Identico: |
|
"2. Quando
ricorrano gravi motivi di
ordine e di sicurezza
pubblica, anche a richiesta
del Ministro dell'interno, il
Ministro della giustizia ha
altresì la facoltà di
sospendere, in tutto o in
parte, nei confronti dei
detenuti o internati per
taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1
dell'articolo 4-bis, in
relazione ai quali vi siano
elementi tali da far ritenere
la sussistenza di
collegamenti con
un'associazione criminale,
terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole
di trattamento e degli
istituti previsti dalla
presente legge che possano
porsi in concreto contrasto
con le esigenze di ordine e
di sicurezza. La sospensione
comporta le restrizioni
necessarie per il
soddisfacimento delle
predette esigenze e per
impedire i collegamenti con
l'associazione di cui al
periodo precedente. |
"2. Identico. |
|
2-bis. I
provvedimenti emessi ai sensi
del comma 2 sono adottati con
decreto motivato del Ministro
della giustizia, sentito
l'ufficio del pubblico
ministero che procede alle
indagini preliminari ovvero
quello presso il giudice che
procede ed acquisita ogni
altra necessaria informazione
presso la Direzione nazionale
antimafia e gli organi di
polizia centrali e quelli
specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalità
organizzata, terroristica o
eversiva, nell'ambito delle
rispettive competenze. I
provvedimenti medesimi hanno
durata non inferiore ad un
anno e non superiore a due e
sono prorogabili nelle stesse
forme per periodi successivi,
ciascuno pari ad un anno,
purché non risulti che la
capacità del detenuto o
dell'internato di mantenere
contatti con associazioni
criminali, terroristiche o
eversive sia venuta meno. |
2-bis. Identico. |
| 2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che |
2-ter. Identico. |
|
hanno determinato
l'adozione o la proroga del
provvedimento di cui al comma
2, il Ministro della
giustizia procede, anche
d'ufficio, alla revoca con
decreto motivato. Il
provvedimento che non
accoglie l'istanza presentata
dal detenuto, dall'internato
o dal difensore è reclamabile
ai sensi dei commi
2-quinquies e 2-sexies. In
caso di mancata adozione del
provvedimento a seguito di
istanza del detenuto,
dell'internato o del
difensore, la stessa si
intende non accolta decorsi
trenta giorni dalla sua
presentazione. |
|
2-quater. La
sospensione delle regole di
trattamento e degli istituti
di cui al comma 2 può
comportare: |
2-quater.
Identico: |
|
a) l'adozione di
misure di elevata sicurezza
interna ed esterna, con
riguardo principalmente alla
necessità di prevenire
contatti con l'organizzazione
criminale di appartenenza o
di attuale riferimento,
contrasti con elementi di
organizzazioni contrapposte,
interazione con altri
detenuti o internati
appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad
altre ad essa alleate; |
a) identica; |
| b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo il primo anno di applicazione, | b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, |
|
un colloquio telefonico
mensile con i familiari e
conviventi della durata
massima di dieci minuti
sottoposto, comunque, a
registrazione. Le
disposizioni della presente
lettera non si applicano ai
colloqui con i difensori; |
un colloquio telefonico
mensile con i familiari e
conviventi della durata
massima di dieci minuti
sottoposto, comunque,
a registrazione. Le
disposizioni della presente
lettera non si applicano ai
colloqui con i difensori; |
|
c) la limitazione
delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere
ricevuti dall'esterno; |
c) identica; |
|
d) l'esclusione
dalle rappresentanze dei
detenuti e degli
internati; |
d) identica; |
|
e) la
sottoposizione a visto di
censura della corrispondenza,
salvo quella inviata ad
autorità europee o nazionali
aventi competenza in materia
di giustizia individuate
dal Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria, con
provvedimento motivato
dell'autorità giudiziaria
competente ai sensi del
secondo comma dell'articolo
11; |
e) la
sottoposizione a visto di
censura della corrispondenza,
salvo quella con i membri
del Parlamento o con
autorità europee o nazionali
aventi competenza in materia
di giustizia; |
|
f) la limitazione
della permanenza all'aperto,
che non può svolgersi in
gruppi superiori a tre
persone, ad una durata non
superiore a due ore al giorno
fermo restando il limite
minimo di cui al primo comma
dell'articolo 10; |
f) la limitazione
della permanenza all'aperto,
che non può svolgersi in
gruppi superiori a
cinque persone, ad una
durata non superiore a
quattro ore al giorno
fermo restando il limite
minimo di cui al primo comma
dell'articolo 10. |
|
g) la limitazione
di ogni altra facoltà
derivante dall'applicazione
delle regole di trattamento e
degli istituti previsti dalla
presente legge, ove ne sia
ravvisato il concreto
contrasto con le esigenze di
cui al comma 2. |
soppressa. |
|
2-quinquies. Il
detenuto o l'internato nei
confronti del quale è stata
disposta o confermata
l'applicazione del regime di
cui al comma 2, ovvero il
difensore, possono proporre
reclamo avverso il
provvedimento applicativo. Il
reclamo è presentato nel
termine di dieci giorni dalla
comunicazione del
provvedimento e su di esso è
competente a decidere il
tribunale di sorveglianza che
ha giurisdizione
sull'istituto al quale il
detenuto o l'internato è
assegnato. Il reclamo non
sospende l'esecuzione. Il
successivo trasferimento del
detenuto o dell'internato non
modifica la competenza
territoriale a decidere. |
2-quinquies. Identico. |
|
2-sexies. Il
tribunale, entro dieci giorni
dal ricevimento del reclamo
di cui al comma 2-quinquies,
decide in camera di
consiglio, nelle forme
previste dagli articoli 666 e
678 del codice di procedura
penale, sulla sussistenza dei
presupposti per l'adozione
del provvedimento e sulla
congruità del contenuto dello
stesso rispetto alle esigenze
di cui al comma 2. Il
procuratore della Repubblica,
il detenuto, l'internato o il
difensore possono proporre,
entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per
cassazione avverso
l'ordinanza del tribunale per
violazione di legge. Il
ricorso non sospende
l'esecuzione del
provvedimento". |
2-sexies. Identico".&& |
|
|
|
|
1. Sono abrogati
l'articolo 6 della legge 7
gennaio 1998, n. 11, e
successive modificazioni,
l'articolo 1 della legge 16
febbraio 1995, n. 36, nonché
l'articolo 29 del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356. |
1. Identico. |
|
2. All'onere derivante
dal comma 1, valutato in 3,6
milioni di euro a decorrere
dal 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
2. Per l'attuazione
del presente articolo è
autorizzata la spesa di
euro 3,6 milioni
annui a decorrere dal
2003. Al relativo onere
si provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
|
|
|
| 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti commessi per |
Identico. |
|
finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di
eversione dell'ordine
democratico che
fruiscano, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, delle misure
alternative alla detenzione o
di permessi premio, o siano
assegnate al lavoro
all'esterno, ovvero che alla
medesima data abbiano
raggiunto un grado di
rieducazione adeguato al
beneficio richiesto, salvo
che sia accertata la
sussistenza di collegamenti
attuali con la criminalità
organizzata. |
|
2. I provvedimenti,
emessi dal Ministro della
giustizia ai sensi
dell'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive
modificazioni, anteriormente
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
conservano efficacia fino
alla scadenza in essi
prevista anche se successiva
alla predetta data. |
|
(Relazione al |
|
1. Ogni tre anni il
Presidente del Consiglio dei
ministri presenta al
Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione
della presente legge. |
|
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Pareri |