XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3288
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354).
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere
concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti
solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con
la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente
legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui
all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in
esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e
630 del codice penale, all'articolo 291-quater del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve
le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per
uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma
purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in
maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui
la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella
sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei
fatti e delle responsabilità operato con sentenza
irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche
se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati
sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del
danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo
114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice
penale. I benefìci di cui al presente comma possono essere
concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti
di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e
629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
b) al comma 2-bis, le parole: "terzo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354).
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti
dai seguenti:
"2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la
facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei
detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo
periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai
quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o
eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in
concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i
collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2
sono adottati con decreto motivato del Ministro della
giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che
procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il
giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria
informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli
organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione
di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica
o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I
provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad
un anno e non superiore a due e sono prorogabili
nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad
un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto
o dell'internato di mantenere contatti con associazioni
criminali, terroristiche o eversive sia venuta
meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano
venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o
la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro
della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con
decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza
presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è
reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento
a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del
difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta
giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di
trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può
comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza
interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità
di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi
di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti
o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero
ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non
inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad
intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo
da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui
con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi
eccezionali determinati volta per volta dal direttore
dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a
controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata
autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi
del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere
autorizzato, con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 11, e solo dopo il primo anno di applicazione,
un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi
della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a
registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei
detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia
individuate dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, con provvedimento motivato dell'autorità
giudiziaria competente ai sensi del secondo comma
dell'articolo 11;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, ad una
durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il
limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10;
g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante
dall'applicazione delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dalla presente legge, ove ne sia
ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al
comma 2.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei
confronti del quale è stata disposta o confermata
l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il
difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento
applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è
competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato
è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il
successivo trasferimento del detenuto o dell'internato
non modifica la competenza territoriale a decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies,
decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla
sussistenza dei presupposti per l'adozione del
provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso
rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore
della Repubblica, il detenuto, l'internato o il
difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del
tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento".
Art. 3.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio
1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della
legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6
milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si
applicano nei confronti delle persone detenute o internate
per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice
penale ovvero per delitti commessi per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico che fruiscano, alla data di
entrata in vigore della presente legge, delle misure
alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano
assegnate al lavoro all'esterno, ovvero che alla medesima
data abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al
beneficio richiesto, salvo che sia accertata la sussistenza di
collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai
sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia
fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla
predetta data.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.