XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3285
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le aree appartenenti al demanio patrimoniale dello
Stato sulle quali siano state eseguite in epoca anteriore al
31 dicembre 2001 opere di urbanizzazione, costruzioni o
strutture da parte di enti o di soggetti privati, a seguito di
regolare concessione, e le aree non edificate ma in possesso
pacifico e accertato dei medesimi enti o soggetti privati alla
medesima data, possono essere cedute a trattativa privata in
deroga ad ogni norma vigente in materia.
Art. 2.
1. L'Agenzia del demanio, e, per essa, le filiali
competenti per territorio, sono autorizzate ad alienare, a
domanda, agli enti ed ai soggetti privati di cui all'articolo
1, le aree di cui al medesimo articolo.
Art. 3.
1. Il prezzo di vendita delle aree di cui all'articolo 1 è
determinato dalla competente filiale dell'Agenzia del demanio
con riferimento unicamente al valore del terreno al 31
dicembre 2001 e senza avvalersi dei diritti di cui
all'articolo 934 del codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, il valore è calcolato
mediante stima diretta in ragione della destinazione
urbanistica dell'area e con riferimento ai valori espressi
dall'osservatorio dei valori immobiliari della provincia su
cui la stessa area insiste.
3. Contro la determinazione dell'Agenzia del demanio,
anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso
ricorso nel termine di un mese al giudice di pace competente
per territorio, il quale provvede all'accertamento mediante
consulenza tecnica. Le spese relative a tali accertamenti sono
a carico dell'acquirente.
4. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa
del 4 per cento del valore dell'area.
Art. 4.
1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 sono
effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da
parte dell'Agenzia del demanio, comunicato per lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'acquirente.
2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi
dalla determinazione del prezzo effettuata ai sensi del comma
1, o a seguito di sentenza del giudice di pace, il
trasferimento dell'area, ha luogo di diritto.
3. Il prezzo è versato entro l'anno ovvero, a scelta
dell'acquirente , in cinque rate annuali scadenti il 31
dicembre di ciascun anno, previa corresponsione degli
interessi determinati con riferimento al saggio di interesse
legale vigente al momento della vendita.
4. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto
all'Amministrazione del demanio di chiedere la risoluzione del
contratto, nè produce il venire meno dell'effetto di cui al
comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere,
notificata dall'Amministrazione stessa.
5. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso
previsto dal comma 2 è effettuato mediante ricorso al giudice
di pace del luogo ove è sita l'area acquisita.
Art. 5.
1. E' fatto divieto ai soggetti privati acquirenti di
alienare il terreno acquistato, ancorché non ancora edificato,
e il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque
anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
Art. 6.
1. A tacitazione delle pretese dello Stato per canoni
pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi
titolo in dipendenza delle occupazioni delle aree, è
determinato da parte dell'Agenzia del demanio un indennizzo,
riferito al quinquennio precedente il 31 dicembre 2001,
applicando al valore concordato per l'area un saggio di
fruttuosità del 3,5 per cento per ogni anno pregresso in caso
di immobili adibiti a civile abitazione o assimilabile, ovvero
del 5 per cento per le altre tipologie di immobili.
2. Dalla data di presentazione della domanda di cui
all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di
rilascio delle aree, comunque motivati. I giudizi in corso
alla medesima data sono risolti a favore dell'occupante con
compensazione delle spese giudiziarie.