XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3277
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato nel ruolo dei
professori universitari di terza fascia. I ricercatori e le
figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19
novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le
norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato
giuridico, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo, assumono la denominazione di "professori di terza
fascia".
2. A regime, per l'accesso alla fascia dei professori di
terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già
prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di
una prova didattica. Nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di professore associato,
i professori di terza fascia confermati sono esonerati dalla
prova didattica qualora l'abbiano già sostenuta.
3. I professori di terza fascia acquisiscono lo stato
giuridico del personale docente. Ad essi si applicano le
disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati in
materia di: tempo pieno o tempo parziale e relativo impegno
didattico; verifiche periodiche dell'attività didattica e
scientifica; trasferimenti; alternanza dei periodi di
insegnamento e di ricerca; congedi per attività didattiche e
scientifiche. Le disposizioni degli articoli da 58 a 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, non compatibili con quanto
disposto dal presente comma, sono abrogate.
4. Nel quadro della programmazione didattica le strutture
didattiche attribuiscono ai professori di terza fascia, in
relazione al settore scientifico-disciplinare di
inquadramento, la responsabilità didattica di un corso, ovvero
regolari attività didattiche pienamente funzionali agli
obiettivi formativi dei diversi corsi di studio, ferma
restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze ai
sensi dell'articolo 12 della legge l9 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni.
5. I professori di terza fascia sono componenti degli
organi accademici responsabili della didattica e del
coordinamento della ricerca e partecipano alle relative
deliberazioni, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio
1998, n. 210, concernenti i professori ordinari ed associati,
nonché di quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alla
designazioni dei componenti delle commissioni per le
valutazioni comparative per la copertura di posti di
professore ordinario ed associato, e in genere di quelle
relative alle persone dei professori ordinari ed associati.
6. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato
attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato
passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. E'
escluso l'elettorato passivo per le cariche di preside di
facoltà e di rettore. I professori di terza fascia possono
anche essere nominati coordinatori di attività e di gruppi di
ricerca nell'ambito di progetti scientifici di interesse
nazionale; nell'ambito dell'ateneo possono svolgere anche
coordinamento di attività e gruppi interdisciplinari.