XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3277




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato nel ruolo dei professori universitari di terza fascia. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, assumono la denominazione di "professori di terza fascia".
        2. A regime, per l'accesso alla fascia dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori di terza fascia confermati sono esonerati dalla prova didattica qualora l'abbiano già sostenuta.
        3. I professori di terza fascia acquisiscono lo stato giuridico del personale docente. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati in materia di: tempo pieno o tempo parziale e relativo impegno didattico; verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica; trasferimenti; alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca; congedi per attività didattiche e scientifiche. Le disposizioni degli articoli da 58 a 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, non compatibili con quanto disposto dal presente comma, sono abrogate.
        4. Nel quadro della programmazione didattica le strutture didattiche attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di un corso, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi dei diversi corsi di studio, ferma restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze ai sensi dell'articolo 12 della legge l9 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
        5. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari ed associati, nonché di quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alla designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario ed associato, e in genere di quelle relative alle persone dei professori ordinari ed associati.
        6. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori di terza fascia possono anche essere nominati coordinatori di attività e di gruppi di ricerca nell'ambito di progetti scientifici di interesse nazionale; nell'ambito dell'ateneo possono svolgere anche coordinamento di attività e gruppi interdisciplinari.



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