XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3274




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Il settore radiotelevisivo locale, per la sua capacità di riferimento nel rapporto con le realtà socio-culturali del territorio, assume valore primario nel sistema generale delle comunicazioni.
        2. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri in ambito locale è regolata dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dalle norme dell'Unione europea. Le norme che regolano l'ordinamento radiotelevisivo locale devono garantire:

                a) la libertà di espressione e di informazione;

                b) il pluralismo dei soggetti operatori;

                c) la valorizzazione del territorio regionale;

                d) la libertà di iniziativa economica;

                e) l'accesso delle istituzioni territoriali al sistema radiotelevisivo locale;

                f) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per l'ambiente;

                g) la salvaguardia delle emittenti del servizio pubblico e nazionali.


Art. 2.

(Concessioni, licenze, autorizzazioni).

        1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre in ambito locale è soggetto a concessione. Le concessioni hanno validità sino al 31 dicembre 2006. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari anche per i transiti di servizio e anche tra emittenti. E' consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda.
        2. Un soggetto titolare di concessione radiotelevisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri non può essere titolare di concessione in ambito locale.
        3. I soggetti destinatari di concessioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere i medesimi programmi, la medesima pubblicità e i programmi messi in onda contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.
        4. Un medesimo soggetto titolare di concessione radiotelevisiva in ambito locale non può detenere più di tre concessioni per bacino in ambito locale. Ove lo stesso soggetto acquisti altre concessionarie in ambito locale, anche in bacini non limitrofi, non può trasmettere in un'area di servizio con una popolazione complessiva superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di quattro regioni al nord ovvero di cinque al centro e al sud, salvo autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
        5. La concessione radiotelevisiva in ambito locale costituisce titolo per l'interconnessione degli impianti tra diversi soggetti per la diffusione di programmi in contemporanea. Se le diffusioni interconnesse hanno una durata superiore alle sei ore giornaliere, comprensiva della pubblicità trasmessa, sono soggette all'autorizzazione da richiedere al Ministero delle comunicazioni. In ogni caso le diffusioni interconnesse non possono superare le dodici ore giornaliere. Per quanto non incompatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è abrogato.
        6. Un medesimo soggetto, qualora sia in possesso dei requisiti di copertura del territorio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e si impegni a restituire al Ministero delle comunicazioni le frequenze ridondanti o non necessarie al fine della copertura, da utilizzare per la sperimentazione in tecnica digitale terrestre, può richiedere la concessione o l'autorizzazione alla radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.
        7. Lo svolgimento delle attività di operatore di rete e di fornitore di contenuti radiofonici e televisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale è soggetta, rispettivamente, al rilascio della licenza individuale e della autorizzazione. Il rilascio di detti titoli abilitativi avviene secondo criteri oggettivi che tengono conto della disponibilità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione, con particolare riferimento a quella a carattere informativo, della presenza sul mercato, della quota di autoproduzione nell'ambito della programmazione, del personale occupato, con particolare riguardo agli addetti all'informazione iscritti agli albi professionali, e degli ascolti rilevati.
        8. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva legittimamente operanti in ambito locale possono interconnettere i propri impianti anche con i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, come definiti all'articolo 1, lettera c), dell'allegato A annesso al regolamento di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.
        9. Le concessionarie radiotelevisive in ambito locale possono trasmettere programmi differenziati e messaggi pubblicitari per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera nelle diverse aree territoriali comprese nel bacino o nei bacini di diffusione.
        10. La titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti per le relative infrastrutture. Per le strutture preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non munite di concessione edilizia, il comune rilascia la concessione edilizia in sanatoria.
        11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia, di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 3.

(Canoni di concessione).

        1. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i transiti di servizio, di ponti mobili nonché per i tele allarmi direzionali da parte di concessionari od autorizzati radiofonici o televisivi in ambito locale non comporta in alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.
        2. Il canone di licenza o di autorizzazione e ogni contributo per il servizio di radiodiffusione in digitale su frequenze terrestri non è dovuto dalle emittenti radiotelevisive in ambito locale per un periodo di dodici anni.
        3. Le concessionarie radiotelevisive in ambito locale sono esentate dal pagamento del canone per l'autorizzazione alle trasmissioni di programmi in contemporanea. In ogni caso il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 2 rilasciate per periodi inferiori ad un mese e a carattere non reiterativo.


Art. 4.

(Pubblicità).

        1. Gli indici di affollamento pubblicitario delle emittenti radiotelevisive locali sono definiti nei rispetto e con le deroghe previste dalle norme dell'Unione europea.
        2. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere esclusivamente televendite non sono soggette al limite di affollamento del 35 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        3. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor per l'intera durata della programmazione e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.
        4. Eventuali inserimenti pubblicitari nei servizi di teletext delle imprese televisive locali non concorrono a formare affollamento pubblicitario e non rientrano nei limiti di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        5. Nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere vietato alla rete della medesima concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di stipulare convenzioni con qualsiasi soggetto e di trasmettere programmi sponsorizzati e sponsorizzazioni di qualunque tipo.
        6. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
        7. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione ed emittenti radiotelevisive locali".
        8. Per quanto compatibile con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 3 maggio 2001, n. 194/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001.


Art. 5.

(Misure di sostegno).

        1. Con l'obiettivo di incentivare e di facilitare l'introduzione della radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale terrestre e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di operare con la medesima tecnologia, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante interventi e incentivi a favore delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale, con particolare riferimento ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) incentivare la qualità della programmazione radiotelevisiva;

                b) incentivare l'innovazione tecnologica;

                c) sostenere le emittenti con adeguata produzione informativa;

                d) prevedere la determinazione di un contributo per l'acquisto di frequenze per la sperimentazione in tecnica digitale terrestre che comportino la dismissione della concessione da parte del soggetto cedente;

                e) prevedere un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di concessionari in ambito locale nonché per le compravendite tra concessionari o autorizzati locali e nazionali di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione delle concessioni o vengano utilizzate ai fini della sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri.

        2. I contributi previsti dal comma 1, da erogare secondo criteri che tengano conto dell'autoproduzione informativa delle emittenti, della quota di autoproduzione nell'ambito della programmazione, del numero dei dipendenti occupati, con particolare riferimento agli addetti all'informazione iscritti agli albi professionali, nonché della presenza sul mercato, possono corrispondere fino all'80 per cento delle spese documentate e sono erogati anche per le spese sostenute nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

(Diffusione con accesso condizionato - Diritto di cronaca
- Diritto d'autore).

        1. Alle emittenti televisive in ambito locale è consentito di trasmettere diffusioni radiotelevisive con accesso condizionato su bande di frequenze terrestri. A tale fine le emittenti che trasmettono in ambito locale possono accordarsi con le emittenti televisive che trasmettono con accesso condizionato via cavo o da satellite o in tecnica digitale su frequenze terrestri per la reciproca diffusione di programmi anche in contemporanea, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
        2. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo o via satellite, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per almeno tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sono consentite l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, di materiali sonori e di informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.
        3. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-bis. Alle emittenti concessionarie o autorizzate per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo".

        4. All'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite" sono inserite le seguenti: "e con l'esclusione di quella televisiva in ambito locale".
        5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, è abrogato.


Art. 7.

(Comunicazione istituzionale).

        
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea.
        2. Le somme di cui al comma 1 riguardano esclusivamente le spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari; le somme relative agli oneri relativi alla loro realizzazione devono essere calcolate a parte.
        3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità medesima con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avvalendosi anche dei comitati regionali delle comunicazioni e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, verifica la diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa e opera un controllo puntuale sulla effettiva erogazione delle somme stanziate in bilancio da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla presente legge.
        5. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.040 euro a 10.400 euro. Competente alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        6. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici non possono detenere partecipazioni in società titolari di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.

Art. 8.

(Provvidenze per l'editoria - Semplificazione
amministrativa).

        1. Le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in favore delle imprese radiofoniche e televisive ammesse alle agevolazioni sono applicate dagli enti gestori direttamente in bolletta o in fattura secondo le modalità previste da apposito regolamento di semplificazione della concessione della riscossione delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in favore delle imprese editrici di giornali e periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, non ancora riscosse dalle emittenti radiotelevisive ammesse al pagamento, possono essere portate in deduzione per i pagamenti d'imposta, inclusi quelli per il sostituto d'imposta, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.
        3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le parole: "di iscrizione al Registro delle imprese radioteievisive e" sono soppresse.
        4. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le emittenti televisive locali titolari di concessione e di autorizzazione che, nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, siano state ammesse alle riduzioni tariffarie previste dal presente articolo. Ai fini del presente comma per emittenti ammesse alle riduzioni tariffarie si intendono quelle per le quali è intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Norme finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede: quanto a 30,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni; quanto a 13 milioni di euro mediante l'utilizzo di una quota del 3 per cento dei proventi derivanti dalla quota di competenza della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo del canone di abbonamento alla radiotelevisione; quanto a 8,7 milioni di euro, utilizzando fino a concorrenza i proventi derivanti dall'introito del canone di concessione corrisposto dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Le spese già sostenute o da sostenere dalle emittenti radiofoniche e televisive per riallocare i collegamenti in ponte radio ai fine di liberare la banda di frequenza 1900-2300 Mhz ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000, sono sostenute fino al 40 per cento dai soggetti titolari delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS). Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure e le modalità di pagamento degli importi di cui al presente comma.



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