XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3274
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Il settore radiotelevisivo locale, per la sua capacità
di riferimento nel rapporto con le realtà socio-culturali del
territorio, assume valore primario nel sistema generale delle
comunicazioni.
2. L'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri in
ambito locale è regolata dalle leggi dello Stato, dalle leggi
regionali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e
dalle norme dell'Unione europea. Le norme che regolano
l'ordinamento radiotelevisivo locale devono garantire:
a) la libertà di espressione e di informazione;
b) il pluralismo dei soggetti operatori;
c) la valorizzazione del territorio regionale;
d) la libertà di iniziativa economica;
e) l'accesso delle istituzioni territoriali al
sistema radiotelevisivo locale;
f) l'esercizio degli impianti radiotelevisivi su
base non interferenziale ed in modo non pregiudizievole per
l'ambiente;
g) la salvaguardia delle emittenti del servizio
pubblico e nazionali.
Art. 2.
(Concessioni, licenze, autorizzazioni).
1. L'esercizio delle reti trasmissive e degli impianti
ovvero del servizio radiotelevisivo via etere terrestre in
ambito locale è soggetto a concessione. Le concessioni hanno
validità sino al 31 dicembre 2006. La concessione costituisce
titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei
collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari anche
per i transiti di servizio e anche tra emittenti. E'
consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi
anche attraverso più impianti di messa in onda.
2. Un soggetto titolare di concessione radiotelevisiva in
ambito nazionale su frequenze terrestri non può essere
titolare di concessione in ambito locale.
3. I soggetti destinatari di concessioni per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono
tenuti a trasmettere i medesimi programmi, la medesima
pubblicità e i programmi messi in onda contemporaneamente su
tutto il territorio nazionale.
4. Un medesimo soggetto titolare di concessione
radiotelevisiva in ambito locale non può detenere più di tre
concessioni per bacino in ambito locale. Ove lo stesso
soggetto acquisti altre concessionarie in ambito locale, anche
in bacini non limitrofi, non può trasmettere in un'area di
servizio con una popolazione complessiva superiore a 15
milioni di abitanti con il limite massimo di quattro regioni
al nord ovvero di cinque al centro e al sud, salvo
autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
5. La concessione radiotelevisiva in ambito locale
costituisce titolo per l'interconnessione degli impianti tra
diversi soggetti per la diffusione di programmi in
contemporanea. Se le diffusioni interconnesse hanno una durata
superiore alle sei ore giornaliere, comprensiva della
pubblicità trasmessa, sono soggette all'autorizzazione da
richiedere al Ministero delle comunicazioni. In ogni caso le
diffusioni interconnesse non possono superare le dodici ore
giornaliere. Per quanto non incompatibili si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e all'articolo 39 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Il
comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1992, n. 483, è abrogato.
6. Un medesimo soggetto, qualora sia in possesso dei
requisiti di copertura del territorio di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e si impegni a
restituire al Ministero delle comunicazioni le frequenze
ridondanti o non necessarie al fine della copertura, da
utilizzare per la sperimentazione in tecnica digitale
terrestre, può richiedere la concessione o l'autorizzazione
alla radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale.
7. Lo svolgimento delle attività di operatore di rete e di
fornitore di contenuti radiofonici e televisivi in tecnica
digitale terrestre in ambito locale è soggetta,
rispettivamente, al rilascio della licenza individuale e della
autorizzazione. Il rilascio di detti titoli abilitativi
avviene secondo criteri oggettivi che tengono conto della
disponibilità economica del soggetto richiedente, della
qualità della programmazione, con particolare riferimento a
quella a carattere informativo, della presenza sul mercato,
della quota di autoproduzione nell'ambito della
programmazione, del personale occupato, con particolare
riguardo agli addetti all'informazione iscritti agli albi
professionali, e degli ascolti rilevati.
8. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
legittimamente operanti in ambito locale possono
interconnettere i propri impianti anche con i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite, come definiti
all'articolo 1, lettera c), dell'allegato A annesso al
regolamento di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.
9. Le concessionarie radiotelevisive in ambito locale
possono trasmettere programmi differenziati e messaggi
pubblicitari per non oltre un quinto delle ore di trasmissione
giornaliera nelle diverse aree territoriali comprese nel
bacino o nei bacini di diffusione.
10. La titolarità di concessione o di autorizzazione per
la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale dà
diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di
concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti per le relative infrastrutture. Per le
strutture preesistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge non munite di concessione edilizia, il comune
rilascia la concessione edilizia in sanatoria.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle emissioni televisive provenienti da
Campione d'Italia, di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto
1990, n. 223.
Art. 3.
(Canoni di concessione).
1. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli
per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie
anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare
collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i
transiti di servizio, di ponti mobili nonché per i tele
allarmi direzionali da parte di concessionari od autorizzati
radiofonici o televisivi in ambito locale non comporta in
alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello
previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.
2. Il canone di licenza o di autorizzazione e ogni
contributo per il servizio di radiodiffusione in digitale su
frequenze terrestri non è dovuto dalle emittenti
radiotelevisive in ambito locale per un periodo di dodici
anni.
3. Le concessionarie radiotelevisive in ambito locale sono
esentate dal pagamento del canone per l'autorizzazione alle
trasmissioni di programmi in contemporanea. In ogni caso il
canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo
2 rilasciate per periodi inferiori ad un mese e a carattere
non reiterativo.
Art. 4.
(Pubblicità).
1. Gli indici di affollamento pubblicitario delle
emittenti radiotelevisive locali sono definiti nei rispetto e
con le deroghe previste dalle norme dell'Unione europea.
2. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge a trasmettere esclusivamente
televendite non sono soggette al limite di affollamento del 35
per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
3. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale possono esprimersi anche
mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione dei
programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio
dello sponsor per l'intera durata della programmazione e
in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.
4. Eventuali inserimenti pubblicitari nei servizi di
teletext delle imprese televisive locali non concorrono
a formare affollamento pubblicitario e non rientrano nei
limiti di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni.
5. Nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve
essere vietato alla rete della medesima concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di stipulare
convenzioni con qualsiasi soggetto e di trasmettere programmi
sponsorizzati e sponsorizzazioni di qualunque tipo.
6. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1,
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione" sono
sostituite dalle seguenti: "attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali".
7. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge
14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle
seguenti: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione ed emittenti radiotelevisive locali".
8. Per quanto compatibile con le norme della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, come modificato dalla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 3 maggio 2001, n. 194/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115
del 19 maggio 2001.
Art. 5.
(Misure di sostegno).
1. Con l'obiettivo di incentivare e di facilitare
l'introduzione della radiodiffusione sonora e televisiva in
tecnica digitale terrestre e di consentire alle emittenti
radiotelevisive locali di operare con la medesima tecnologia,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, è emanato un apposito regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante interventi e incentivi a favore delle concessionarie
radiotelevisive in ambito locale, con particolare riferimento
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incentivare la qualità della programmazione
radiotelevisiva;
b) incentivare l'innovazione tecnologica;
c) sostenere le emittenti con adeguata produzione
informativa;
d) prevedere la determinazione di un contributo
per l'acquisto di frequenze per la sperimentazione in tecnica
digitale terrestre che comportino la dismissione della
concessione da parte del soggetto cedente;
e) prevedere un regime di esenzione fiscale sia
per imposte dirette che indirette per le fusioni o le
incorporazioni societarie di concessionari in ambito locale
nonché per le compravendite tra concessionari o autorizzati
locali e nazionali di intere aziende, di rami d'azienda o di
impianti, a condizione che dalle medesime consegua una
riduzione delle concessioni o vengano utilizzate ai fini della
sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri.
2. I contributi previsti dal comma 1, da erogare secondo
criteri che tengano conto dell'autoproduzione informativa
delle emittenti, della quota di autoproduzione nell'ambito
della programmazione, del numero dei dipendenti occupati, con
particolare riferimento agli addetti all'informazione iscritti
agli albi professionali, nonché della presenza sul mercato,
possono corrispondere fino all'80 per cento delle spese
documentate e sono erogati anche per le spese sostenute nei
due anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6.
(Diffusione con accesso condizionato - Diritto di cronaca
- Diritto d'autore).
1. Alle emittenti televisive in ambito locale è consentito
di trasmettere diffusioni radiotelevisive con accesso
condizionato su bande di frequenze terrestri. A tale fine le
emittenti che trasmettono in ambito locale possono accordarsi
con le emittenti televisive che trasmettono con accesso
condizionato via cavo o da satellite o in tecnica digitale su
frequenze terrestri per la reciproca diffusione di programmi
anche in contemporanea, previa comunicazione al Ministero
delle comunicazioni.
2. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni
radiotelevisive, anche via cavo o via satellite, è garantito
l'esercizio del diritto di cronaca per almeno tre minuti in
occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito
sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del
diritto di cronaca sono consentite l'acquisizione e la
diffusione, anche in diretta, di commenti, di materiali sonori
e di informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta
di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli
organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno
ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini
dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato
agli operatori incaricati della realizzazione di una
produzione di informazione.
3. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"4-bis. Alle emittenti concessionarie o
autorizzate per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni
del presente articolo".
4. All'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole:
"diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite" sono inserite le
seguenti: "e con l'esclusione di quella televisiva in ambito
locale".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^
settembre 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 20 settembre 1975, è abrogato.
Art. 7.
(Comunicazione istituzionale).
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche e gli enti
pubblici economici destinano, per fini di comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario, all'acquisto di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale
operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1 riguardano esclusivamente le
spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari; le somme
relative agli oneri relativi alla loro realizzazione devono
essere calcolate a parte.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
economici di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione,
anche se negativa, all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di
pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa, secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità
medesima con proprio provvedimento, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
avvalendosi anche dei comitati regionali delle comunicazioni e
degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni, verifica la diffusione della comunicazione
pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa e opera un controllo puntuale sulla
effettiva erogazione delle somme stanziate in bilancio da
parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla
presente legge.
5. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente
articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.040 euro a 10.400 euro. Competente
alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
6. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici
economici non possono detenere partecipazioni in società
titolari di concessione o di autorizzazione per la
radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri,
via cavo o via satellite.
Art. 8.
(Provvidenze per l'editoria - Semplificazione
amministrativa).
1. Le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma
1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e agli articoli 4 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, in favore delle imprese radiofoniche e
televisive ammesse alle agevolazioni sono applicate dagli enti
gestori direttamente in bolletta o in fattura secondo le
modalità previste da apposito regolamento di semplificazione
della concessione della riscossione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, in favore delle imprese editrici di giornali e
periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le riduzioni tariffarie di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi
di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi
via satellite, non ancora riscosse dalle emittenti
radiotelevisive ammesse al pagamento, possono essere portate
in deduzione per i pagamenti d'imposta, inclusi quelli per il
sostituto d'imposta, nonché quelli relativi ai contributi
previdenziali, portando in detrazione dai versamenti da
effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie.
Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più
versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le parole: "di
iscrizione al Registro delle imprese radioteievisive e" sono
soppresse.
4. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, le emittenti televisive
locali titolari di concessione e di autorizzazione che,
nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della
presente legge, siano state ammesse alle riduzioni tariffarie
previste dal presente articolo. Ai fini del presente comma per
emittenti ammesse alle riduzioni tariffarie si intendono
quelle per le quali è intervenuto il parere favorevole della
commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 680, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 52 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede: quanto a 30,3 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni; quanto a 13 milioni di euro
mediante l'utilizzo di una quota del 3 per cento dei proventi
derivanti dalla quota di competenza della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo del canone di abbonamento
alla radiotelevisione; quanto a 8,7 milioni di euro,
utilizzando fino a concorrenza i proventi derivanti
dall'introito del canone di concessione corrisposto dai
concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le spese già sostenute o da sostenere dalle emittenti
radiofoniche e televisive per riallocare i collegamenti in
ponte radio ai fine di liberare la banda di frequenza
1900-2300 Mhz ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del
Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 2000, sono sostenute fino al 40 per cento dai
soggetti titolari delle licenze individuali per i sistemi di
comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS). Con
regolamento del Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure e le modalità
di pagamento degli importi di cui al presente comma.