XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3273




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato non riconosce i cosiddetti "ordini dinastici", ancorché già esistenti, ovvero gli ordini istituiti in riferimento a case regnanti di Stati, anche con territorio italiano, che non sono più esistenti ovvero che si sono trasformati in Repubbliche. Non viene riconosciuto ad ex-case regnanti il diritto a conferire onorificenze.
        2. Ai cittadini italiani sia sul territorio nazionale che su quello estero è fatto divieto di conferire e di fregiarsi in qualunque modo delle onorificenze di cui al comma 1. Ai cittadini stranieri che risiedono sul territorio italiano è fatto divieto di conferire a cittadini italiani le onorificenze di cui al medesimo comma 1.


Art. 2.

        1. Chiunque, cittadino italiano o straniero, contravvenga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, è punito con un'ammenda da 10.000,00 a 100.000,00 euro e con la revoca di diritto delle onorificenze.
        2. Sono revocate tutte le autorizzazioni che siano state eventualmente concesse a fregiarsi delle onorificenze degli ordini dinastici di cui all'articolo 1.
        3. I beni appartenenti a fondazioni, a società o ad associazioni di fatto che siano state costituite per la gestione degli ordini dinastici di cui all'articolo 1 anche per fini culturali, assistenziali o di beneficenza sono retrocessi ai conferenti, ove previsto espressamente dagli eventuali accordi o statuti costituitisi o, in mancanza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono devoluti al patrimonio dello Stato.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 2003.



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