XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3273
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato non riconosce i cosiddetti "ordini dinastici",
ancorché già esistenti, ovvero gli ordini istituiti in
riferimento a case regnanti di Stati, anche con territorio
italiano, che non sono più esistenti ovvero che si sono
trasformati in Repubbliche. Non viene riconosciuto ad ex-case
regnanti il diritto a conferire onorificenze.
2. Ai cittadini italiani sia sul territorio nazionale che
su quello estero è fatto divieto di conferire e di fregiarsi
in qualunque modo delle onorificenze di cui al comma 1. Ai
cittadini stranieri che risiedono sul territorio italiano è
fatto divieto di conferire a cittadini italiani le
onorificenze di cui al medesimo comma 1.
Art. 2.
1. Chiunque, cittadino italiano o straniero, contravvenga
alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, è punito con
un'ammenda da 10.000,00 a 100.000,00 euro e con la revoca di
diritto delle onorificenze.
2. Sono revocate tutte le autorizzazioni che siano state
eventualmente concesse a fregiarsi delle onorificenze degli
ordini dinastici di cui all'articolo 1.
3. I beni appartenenti a fondazioni, a società o ad
associazioni di fatto che siano state costituite per la
gestione degli ordini dinastici di cui all'articolo 1 anche
per fini culturali, assistenziali o di beneficenza sono
retrocessi ai conferenti, ove previsto espressamente dagli
eventuali accordi o statuti costituitisi o, in mancanza, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
devoluti al patrimonio dello Stato.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 2003.