XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3262
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria istituita dall'articolo 2 della legge
27 marzo 1976, n. 60, sono attribuite le funzioni di indirizzo
e controllo sui livelli di servizio dell'anagrafe tributaria
nei confronti dei cittadini e delle imprese, sull'utilizzo e
sulla trasparenza dei dati nonché sull'efficienza del sistema
dei servizi fiscali.
2. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, può:
a) individuare, previa intesa tra i Presidenti dei
due rami del Parlamento e il Ministro dell'economia e delle
finanze, i dati e le informazioni da mettere a disposizione
delle competenti Commissioni parlamentari tramite collegamenti
in rete;
b) effettuare analisi periodiche con tecniche di
valutazione della soddisfazione degli utenti sui livelli dei
servizi erogati ai contribuenti;
c) effettuare confronti con gli operatori
internazionali del settore sul livello dei servizi e dei costi
del servizio stesso;
d) esprimere il parere sulla trasparenza e sulla
utilizzabilità dei dati ai fini statistici;
e) fornire indicazioni alle Commissioni
parlamentari competenti per materia sulle semplificazioni del
sistema fiscale tramite l'utilizzo delle tecnologie
informatiche;
f) fornire indicazioni al Governo per estendere ad
altri enti impositivi soluzioni e dati utilizzati con successo
per il fisco erariale;
g) effettuare indagini e ricerche, tramite
consultazioni e audizioni di organismi nazionali e
internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni
tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi
fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
h) esprimere il parere sulla nomina dei componenti
il consiglio di amministrazione della società deputata a
gestire l'anagrafe tributaria proposti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie;
i) esprimere il parere sulle attività svolte
annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi
raggiunti nel corso dell'anno.
3. La Commissione ogni anno presenta ai due rami del
Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi
di lavoro.