XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3262




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria istituita dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono attribuite le funzioni di indirizzo e controllo sui livelli di servizio dell'anagrafe tributaria nei confronti dei cittadini e delle imprese, sull'utilizzo e sulla trasparenza dei dati nonché sull'efficienza del sistema dei servizi fiscali.
        2. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:

                a) individuare, previa intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento e il Ministro dell'economia e delle finanze, i dati e le informazioni da mettere a disposizione delle competenti Commissioni parlamentari tramite collegamenti in rete;

                b) effettuare analisi periodiche con tecniche di valutazione della soddisfazione degli utenti sui livelli dei servizi erogati ai contribuenti;

                c) effettuare confronti con gli operatori internazionali del settore sul livello dei servizi e dei costi del servizio stesso;

                d) esprimere il parere sulla trasparenza e sulla utilizzabilità dei dati ai fini statistici;

                e) fornire indicazioni alle Commissioni parlamentari competenti per materia sulle semplificazioni del sistema fiscale tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

                f) fornire indicazioni al Governo per estendere ad altri enti impositivi soluzioni e dati utilizzati con successo per il fisco erariale;
                g) effettuare indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;

                h) esprimere il parere sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della società deputata a gestire l'anagrafe tributaria proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

                i) esprimere il parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno.

        3. La Commissione ogni anno presenta ai due rami del Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.



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