XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3254
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, è istituita, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione
d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, di
seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione ha il compito di raccogliere
documentazione, effettuare studi e ricerche, anche in
collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione
europea, al fine di compiere indagini sulla condizione degli
anziani, avanzare proposte tese a migliorare le condizioni di
vita degli anziani, con particolare attenzione per i soggetti
più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione
sociale, ivi compresi gli anziani non autosufficienti,
promuovere la diffusione della conoscenza dei dati statistici,
della normativa nazionale e regionale, dei servizi e delle
risorse disponibili.
3. La Commissione predispone per il Governo relazioni
specifiche sui temi affrontati e annualmente un rapporto sulle
conclusioni delle indagini svolte e sulle proposte formulate.
Tali documenti sono trasmessi al Parlamento.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da studiosi, esperti e
rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e
di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un
periodo di tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono assicurate dal personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali o da personale di altre
pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione
può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, ivi compreso quello connesso con il personale di
segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2,
determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere
dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo
determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.