XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3254




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione, effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, al fine di compiere indagini sulla condizione degli anziani, avanzare proposte tese a migliorare le condizioni di vita degli anziani, con particolare attenzione per i soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, ivi compresi gli anziani non autosufficienti, promuovere la diffusione della conoscenza dei dati statistici, della normativa nazionale e regionale, dei servizi e delle risorse disponibili.
        3. La Commissione predispone per il Governo relazioni specifiche sui temi affrontati e annualmente un rapporto sulle conclusioni delle indagini svolte e sulle proposte formulate. Tali documenti sono trasmessi al Parlamento.


Art. 2.

        1. La Commissione è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
        2. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.



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