XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3250




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Guardia costiera, è concessa una promozione al grado superiore esclusivamente a titolo onorifico, dal giorno precedente alla collocazione in congedo assoluto.


Art. 2.

        1. Ai soggetti ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 della presente legge continua ad applicarsi la disciplina delle promozioni concesse ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Gli ufficiali e i sottufficiali di cui all'articolo 1 conseguono la promozione a titolo onorifico a condizione che:

                a) non abbiano riportato negli anni di servizio la qualifica di inferiore alla media o insufficiente né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

                b) se colpiti da provvedimento di sospensione disciplinare o penale, la promozione sia concessa solo alla definizione dello stesso provvedimento;

                c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

                d) siano stati giudicati con la qualifica di eccellente alla data del collocamento in ausiliaria, e per almeno dieci anni durante la carriera militare.

Art. 4.

        1. Gli ufficiali e i sottufficiali di cui all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati collocati nella riserva o in congedo assoluto, conseguono la promozione a titolo onorifico senza alcun beneficio economico aggiuntivo, con decorrenza dal giorno precedente la data del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.


Art. 5.

        1. La promozione a titolo onorifico non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.


Art. 6.

        1. La promozione a titolo onorifico è concessa, a domanda dell'interessato, dall'autorità competente previo parere non vincolante delle competenti commissioni di avanzamento.



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