XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3250
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, della
Guardia di finanza e della Guardia costiera, è concessa una
promozione al grado superiore esclusivamente a titolo
onorifico, dal giorno precedente alla collocazione in congedo
assoluto.
Art. 2.
1. Ai soggetti ai quali è concessa la promozione di cui
all'articolo 1 della presente legge continua ad applicarsi la
disciplina delle promozioni concesse ai sensi della legge 22
luglio 1971, n. 536, dell'articolo 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574, nonché dell'articolo 32 della legge 19 maggio
1986, n. 224, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Gli ufficiali e i sottufficiali di cui all'articolo 1
conseguono la promozione a titolo onorifico a condizione
che:
a) non abbiano riportato negli anni di servizio la
qualifica di inferiore alla media o insufficiente né giudizi
di inidoneità all'avanzamento;
b) se colpiti da provvedimento di sospensione
disciplinare o penale, la promozione sia concessa solo alla
definizione dello stesso provvedimento;
c) non abbiano usufruito di altre promozioni a
titolo onorifico;
d) siano stati giudicati con la qualifica di
eccellente alla data del collocamento in ausiliaria, e per
almeno dieci anni durante la carriera militare.
Art. 4.
1. Gli ufficiali e i sottufficiali di cui all'articolo 1
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
già stati collocati nella riserva o in congedo assoluto,
conseguono la promozione a titolo onorifico senza alcun
beneficio economico aggiuntivo, con decorrenza dal giorno
precedente la data del collocamento nella riserva o in congedo
assoluto.
Art. 5.
1. La promozione a titolo onorifico non è computabile ai
fini del trattamento di quiescenza.
Art. 6.
1. La promozione a titolo onorifico è concessa, a domanda
dell'interessato, dall'autorità competente previo parere non
vincolante delle competenti commissioni di avanzamento.