XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3234-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunitā francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.140 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.


Art. 4.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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