XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3233




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi, già prorogato al 31 dicembre 2002 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002, è ulteriormente prorogato di 24 mesi.


Art. 2.


        1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le parole: "ad uso di residenza principale" sono soppresse.
        2. Possono presentare istanza per accedere al contributo di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 180 del 1998, i proprietari di immobili danneggiati dall'evento franoso del 12 ottobre 1997, nonché gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali di questi ultimi, i proprietari di capannoni, garage, case rurali, depositi di macchine ed attrezzi agricoli, stalle.
        3. Il contributo di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 180 del 1998, è concesso anche ai soggetti che, al momento del verificarsi dell'evento dannoso, risultavano possessori dell'immobile in forza della sottoscrizione di un preliminare di vendita.


Art. 3.


        1. All'istanza di cui all'articolo 2 devono essere allegati:

            a) il titolo di proprietà o il preliminare di vendita;

            b) l'attestato del comune attestante che l'immobile è delocalizzato o demolito o da demolire.
        2. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza il Commissario delegato determina l'ammontare del contributo da erogare.


Art. 4.


        1. Per i proprietari di immobili distrutti dall'evento calamitoso che optano o che hanno optato per l'alloggio popolare, è garantita la partecipazione alle spese generali, contrattuali e di locazione fino alla concorrenza del contributo previsto in base alla superficie dell'immobile di proprietà delocalizzato o demolito o da demolire.
        2. Ai proprietari di immobili destinati ad uso commerciale, artigianale o industriale, di case rurali, di depositi di macchine ed attrezzi agricoli o di stalle, delocalizzati o demoliti o da demolire, è riconosciuto un contributo pari a 300 euro al metro quadrato, fino ad un massimo di 500 metri quadrati.


Art. 5.

        1. Agli artigiani, commercianti, allevatori, conduttori di aziende agricole danneggiate dall'evento dannoso, tenuti al pagamento dei contributi di natura previdenziale, assistenziale od assicurativa, nonché delle imposte di natura patrimoniale dovute all'amministrazione finanziaria statale o locale, è concesso un contributo pari al 70 per cento della somma dovuta.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.



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