XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3233
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo stato di emergenza nel territorio del comune di
Niscemi, già prorogato al 31 dicembre 2002 dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
2002, è ulteriormente prorogato di 24 mesi.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, le parole: "ad uso di residenza
principale" sono soppresse.
2. Possono presentare istanza per accedere al contributo
di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del citato
decreto-legge n. 180 del 1998, i proprietari di immobili
danneggiati dall'evento franoso del 12 ottobre 1997, nonché
gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali di questi
ultimi, i proprietari di capannoni, garage, case rurali,
depositi di macchine ed attrezzi agricoli, stalle.
3. Il contributo di cui all'articolo 8-bis, comma 1,
del citato decreto-legge n. 180 del 1998, è concesso anche ai
soggetti che, al momento del verificarsi dell'evento dannoso,
risultavano possessori dell'immobile in forza della
sottoscrizione di un preliminare di vendita.
Art. 3.
1. All'istanza di cui all'articolo 2 devono essere
allegati:
a) il titolo di proprietà o il preliminare di
vendita;
b) l'attestato del comune attestante che
l'immobile è delocalizzato o demolito o da demolire.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza
il Commissario delegato determina l'ammontare del contributo
da erogare.
Art. 4.
1. Per i proprietari di immobili distrutti dall'evento
calamitoso che optano o che hanno optato per l'alloggio
popolare, è garantita la partecipazione alle spese generali,
contrattuali e di locazione fino alla concorrenza del
contributo previsto in base alla superficie dell'immobile di
proprietà delocalizzato o demolito o da demolire.
2. Ai proprietari di immobili destinati ad uso
commerciale, artigianale o industriale, di case rurali, di
depositi di macchine ed attrezzi agricoli o di stalle,
delocalizzati o demoliti o da demolire, è riconosciuto un
contributo pari a 300 euro al metro quadrato, fino ad un
massimo di 500 metri quadrati.
Art. 5.
1. Agli artigiani, commercianti, allevatori, conduttori di
aziende agricole danneggiate dall'evento dannoso, tenuti al
pagamento dei contributi di natura previdenziale,
assistenziale od assicurativa, nonché delle imposte di natura
patrimoniale dovute all'amministrazione finanziaria statale o
locale, è concesso un contributo pari al 70 per cento della
somma dovuta.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede nei limiti delle risorse previste
dall'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267.