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1. All'articolo 1 del
testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 6, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) la predisposizione e la diffusione di studi"; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. In relazione all'attività di predisposizione e diffusione di studi di cui alla lettera g-bis) del comma 6, è da intendere per: a) "studio": qualsiasi ricerca, analisi o rappresentazione di situazioni avente ad oggetto titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, che contiene previsioni sull'andamento futuro e che, esplicitamente o implicitamente, fornisce un consiglio di investimento, predisposta o diffusa da soggetti abilitati o da soggetti in rapporto di controllo con essi; b) "settori industriali": quelli nei quali operano gli emittenti quotati; c) "rapporto di controllo": quello definito dall'articolo 93 del presente decreto; d) "analista finanziario": il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze |
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e professionalità in
materia di studi, definiti
ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, lettera
c-ter)". |
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(Vigilanza regolamentare 1. All'articolo 6, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "c-bis) le modalità di organizzazione, il regolamento interno e i criteri delle modalità di remunerazione che i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo che predispongono o diffondono studi devono adottare, nonché le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, nonché di prevenire o, comunque, gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere tra lo svolgimento di tale attività e le altre a cui essi sono autorizzati o che sono svolte da altri soggetti ad essi legati da rapporti di controllo; c-ter) i criteri per la definizione e l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui all'articolo 1, comma 6-bis, lettera d)". |
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(Predisposizione e |
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1. All'articolo 5 del
testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, è
aggiunto, in fine, il
seguente comma: |
1. Dopo l'articolo
25 del testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, è
inseirto il seguente: |
| "5-bis. La predisposizione e la divulgazione di studi, ricerche, raccomandazioni | "Art. 25-bis. - (Attività di predisposizione e diffusione di studi). - 1. L'attività |
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o rapporti aventi
per oggetto strumenti
finanziari da chiunque e
sotto qualsiasi forma svolte
sono consentite ai soli
soggetti in possesso di
specifiche e comprovate
esperienze e professionalità.
Con successivo regolamento la
CONSOB, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente disposizione,
stabilisce i relativi
requisiti di esperienza e di
professionalità". |
di predisposizione e
diffusione di studi è
consentita ai soggetti
abilitati o ai soggetti in
rapporto di controllo con
essi secondo modalità tali
da assicurarne la
correttezza, l'imparzialità,
la completezza e la
chiarezza. Tali modalità sono
disciplinate dalla CONSOB con
regolamento. |
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2. I soggetti
abilitati, per lo svolgimento
dell'attività di
predisposizione e di
diffusione di studi, svolta,
sotto qualsiasi forma,
direttamente o da soggetti in
rapporto di controllo con
essi, devono avvalersi di
soggetti in possesso di
requisiti di onorabilità e di
specifiche e comprovate
esperienze e
professionalità". |
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(Informazioni al 1. All'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, elaborati da emittenti quotati, da soggetti abilitati o dai soggetti di cui all'articolo 114-bis del presente decreto, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi". |
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(Predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai 1. Dopo l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: "Art. 114-bis. - (Attività di predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati). - 1. Se l'attività di predisposizione e diffusione |
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di studi è posta in
essere in modo professionale
da soggetti diversi da quelli
abilitati o da emittenti
titoli quotati o da soggetti
legati da rapporti di
controllo con questi ultimi,
essi devono comunque svolgere
tale attività in modo da
assicurare la correttezza,
l'imparzialità, la
completezza e la chiarezza di
detti studi. Tali modalità
sono disciplinate dalla
CONSOB con regolamento. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità. 3. I requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità devono essere posseduti anche da chi svolge individualmente l'attività di cui al comma 1. 4. I criteri per l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui al comma 3 sono individuati dalla CONSOB con regolamento. 5. Al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi, la CONSOB fissa con regolamento le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi e da quelli che svolgono individualmente tale attività". |
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1. Dopo l'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: "Art. 173-bis. - (Violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25-bis e 114-bis del presente decreto è punita con l'arresto |
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da sei mesi a tre anni e
con l'ammenda da 5.000 euro a
50.000 euro. 2. La condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. 3. In caso di violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati che svolgono tale attività in modo continuativo e remunerato, la CONSOB può ordinare agli stessi di porre termine a tali violazioni". 2. All'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16". 3. Dopo l'articolo 196 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: "Art. 196-bis. - (Sanzioni applicabili agli analisti finanziari). - 1. I soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità, di cui agli articoli 25-bis e 114-bis, che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro; c) perdita temporanea, da uno a quattro mesi, dei requisiti di cui all'articolo 25-bis, comma 2; d) perdita definitiva dei requisiti di cui all'articolo 25-bis, comma 2. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dalla CONSOB con provvedimento |
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motivato, previa
contestazione degli addebiti
agli interessati e valutate
le deduzioni da essi
presentate nei successivi
trenta giorni. Nello stesso
termine gli interessati
possono altresì chiedere di
essere sentiti
personalmente. 3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16. 4. I soggetti che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili. 5. La CONSOB determina con regolamento forme idonee e tempestive di pubblicità, da effettuare a spese dei responsabili delle violazioni e dei soggetti di cui al comma 4, delle violazioni riscontrate e delle sanzioni comminate". |
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(Disposizioni 1. La CONSOB emana le disposizioni regolamentari previste dagli articoli 2, 3 e 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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