XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3227-A




TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione

Modifica all'articolo 5
del Testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58,
concernente le attività di
consulenza su strumenti
finanziari
Disciplina delle attività di
consulenza su strumenti
finanziari.


Art. 1.
Art. 1.

(Definizioni).

1. All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) la predisposizione e la diffusione di studi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. In relazione all'attività di predisposizione e diffusione di studi di cui alla lettera g-bis) del comma 6, è da intendere per:

a) "studio": qualsiasi ricerca, analisi o rappresentazione di situazioni avente ad oggetto titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, che contiene previsioni sull'andamento futuro e che, esplicitamente o implicitamente, fornisce un consiglio di investimento, predisposta o diffusa da soggetti abilitati o da soggetti in rapporto di controllo con essi;

b) "settori industriali": quelli nei quali operano gli emittenti quotati;

c) "rapporto di controllo": quello definito dall'articolo 93 del presente decreto;

d) "analista finanziario": il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze
e professionalità in materia di studi, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c-ter)".


Art. 2.

(Vigilanza regolamentare
sugli analisti
finanziari).

1. All'articolo 6, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"c-bis) le modalità di organizzazione, il regolamento interno e i criteri delle modalità di remunerazione che i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo che predispongono o diffondono studi devono adottare, nonché le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, nonché di prevenire o, comunque, gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere tra lo svolgimento di tale attività e le altre a cui essi sono autorizzati o che sono svolte da altri soggetti ad essi legati da rapporti di controllo;

c-ter) i criteri per la definizione e l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui all'articolo 1, comma 6-bis, lettera d)".


Art. 3.

(Predisposizione e
diffusione di studi).

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. Dopo l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inseirto il seguente:
"5-bis. La predisposizione e la divulgazione di studi, ricerche, raccomandazioni "Art. 25-bis. - (Attività di predisposizione e diffusione di studi). - 1. L'attività
o rapporti aventi per oggetto strumenti finanziari da chiunque e sotto qualsiasi forma svolte sono consentite ai soli soggetti in possesso di specifiche e comprovate esperienze e professionalità. Con successivo regolamento la CONSOB, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i relativi requisiti di esperienza e di professionalità".
di predisposizione e diffusione di studi è consentita ai soggetti abilitati o ai soggetti in rapporto di controllo con essi secondo modalità tali da assicurarne la correttezza, l'imparzialità, la completezza e la chiarezza. Tali modalità sono disciplinate dalla CONSOB con regolamento.
2. I soggetti abilitati, per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi, svolta, sotto qualsiasi forma, direttamente o da soggetti in rapporto di controllo con essi, devono avvalersi di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità".


Art. 4.

(Informazioni al
pubblico).

1. All'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, elaborati da emittenti quotati, da soggetti abilitati o dai soggetti di cui all'articolo 114-bis del presente decreto, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi".


Art. 5.

(Predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai
soggetti abilitati).

1. Dopo l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 114-bis. - (Attività di predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati). - 1. Se l'attività di predisposizione e diffusione
di studi è posta in essere in modo professionale da soggetti diversi da quelli abilitati o da emittenti titoli quotati o da soggetti legati da rapporti di controllo con questi ultimi, essi devono comunque svolgere tale attività in modo da assicurare la correttezza, l'imparzialità, la completezza e la chiarezza di detti studi. Tali modalità sono disciplinate dalla CONSOB con regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità.
3. I requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità devono essere posseduti anche da chi svolge individualmente l'attività di cui al comma 1.
4. I criteri per l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui al comma 3 sono individuati dalla CONSOB con regolamento.
5. Al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi, la CONSOB fissa con regolamento le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi e da quelli che svolgono individualmente tale attività".


Art. 6.

(Sanzioni).

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 173-bis. - (Violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25-bis e 114-bis del presente decreto è punita con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
3. In caso di violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati che svolgono tale attività in modo continuativo e remunerato, la CONSOB può ordinare agli stessi di porre termine a tali violazioni".

2. All'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16".

3. Dopo l'articolo 196 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 196-bis. - (Sanzioni applicabili agli analisti finanziari). - 1. I soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità, di cui agli articoli 25-bis e 114-bis, che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro;

c) perdita temporanea, da uno a quattro mesi, dei requisiti di cui all'articolo 25-bis, comma 2;

d) perdita definitiva dei requisiti di cui all'articolo 25-bis, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dalla CONSOB con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. I soggetti che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.
5. La CONSOB determina con regolamento forme idonee e tempestive di pubblicità, da effettuare a spese dei responsabili delle violazioni e dei soggetti di cui al comma 4, delle violazioni riscontrate e delle sanzioni comminate".


Art. 7.

(Disposizioni
regolamentari).

1. La CONSOB emana le disposizioni regolamentari previste dagli articoli 2, 3 e 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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