XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3227
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"5-bis. La predisposizione e la divulgazione di
studi, ricerche, raccomandazioni o rapporti aventi per oggetto
strumenti finanziari da chiunque e sotto qualsiasi forma
svolte sono consentite ai soli soggetti in possesso di
specifiche e comprovate esperienze e professionalità. Con
successivo regolamento la CONSOB, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i
relativi requisiti di esperienza e di professionalità".