XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3227




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. La predisposizione e la divulgazione di studi, ricerche, raccomandazioni o rapporti aventi per oggetto strumenti finanziari da chiunque e sotto qualsiasi forma svolte sono consentite ai soli soggetti in possesso di specifiche e comprovate esperienze e professionalità. Con successivo regolamento la CONSOB, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i relativi requisiti di esperienza e di professionalità".



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