XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3205
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa di 29.175.000 euro per l'anno
2003 quale contributo dello Stato per la realizzazione e il
completamento degli interventi di cui all'allegato 1 annesso
alla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
29.175.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1)
... (omissis) ...
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