XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3205




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' autorizzata la spesa di 29.175.000 euro per l'anno 2003 quale contributo dello Stato per la realizzazione e il completamento degli interventi di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 29.175.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1)


... (omissis) ...

... (omissis) ...



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