XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3204
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541).
1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente
legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano
le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della
direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali
per uso umano.
Art. 2.
(Informatore scientifico del farmaco).
1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a
conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui
farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
emanato di concerto con il Ministro della salute, sono
definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della
professione di informatore scientifico del farmaco.
2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco
comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.541, al responsabile del
servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità
medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un
costante interscambio di informazioni tra medici ed
aziende.
Art. 3.
(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).
1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a
rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro
dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri
operatori sanitari.
2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di
propaganda e divulgazione, attingono preferibilmente dall'albo
degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della
presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi
dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori
scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo.
3. Il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato,
dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le
relative contrattazioni collettive tra le categorie
interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del
decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio
1981, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui
all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68.
Art. 4.
(Collegi regionali
degli informatori scientifici).
1. In ogni regione è costituito un collegio regionale
degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa
determinazione degli ambiti da parte della regione, con
funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui
all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni
altra attribuzione prevista dalla presente legge.
2. Al collegio regionale appartengono gli informatori
scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo
15.
Art. 5.
(Consigli dei collegi regionali).
1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per
ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli
informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto
ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti
all'albo di cui all'articolo 15.
2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono
composti di nove informatori scientifici del farmaco, che
abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente
svolta.
Art. 6.
(Cariche del consiglio).
1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio
seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un
tesoriere.
Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio).
1. Al consiglio del collegio regionale spettano le
seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo del collegio;
b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge
e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli
iscritti;
c) vigilare ai fini della tutela dell'informatore
scientifico del farmaco in qualunque sede;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte
al progresso culturale degli iscritti;
e) collaborare con gli enti pubblici e privati che
operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione
dei provvedimenti che possono comunque interessare il
collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti
degli iscritti;
g) provvedere all'amministrazione dei beni di
pertinenza del collegio e proporre all'approvazione
dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
h) esercitare le altre attribuzioni demandategli
dalla presente legge;
i) designare i rappresentanti del collegio presso
il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.
2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio
nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di
formazione professionale, in collaborazione con l'università,
per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo
del collegio.
3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i
relativi programmi sono preventivamente comunicati al
Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli
orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.
Art. 8.
(Attribuzioni del presidente).
1. Il presidente del consiglio del collegio regionale
degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza
del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli
iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla
presente legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui
eventualmente delegate.
Art. 9.
(Collegio dei revisori).
1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco
ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre
componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i
bilanci predisposti dal consiglio, riferendone
all'assemblea.
Art. 10.
(Consiglio nazionale).
1. E' istituito il consiglio nazionale dei collegi degli
informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un
rappresentante per ogni collegio.
2. I collegi che hanno più di trecento informatori
scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore
consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici
del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore
alla metà.
Art. 11.
(Cariche del consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori
scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente,
un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti
il comitato esecutivo.
2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa
altresì tre informatori scientifici del farmaco perché
esercitino la funzione di revisore dei conti.
Art. 12.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).
1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori
scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:
a) vigilare ai fini della tutela della categoria
degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti
deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da
cui dipendono;
b) coordinare e promuovere le attività culturali
dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative
intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale
per una qualificata e scientifica informazione, nonché
disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione
permanente degli informatori scientifici del farmaco;
c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui
progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio
di informazione scientifica sui farmaci e la professione di
informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra
questione attinente ai collegi regionali;
d) decidere in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia
di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in
materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei
consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;
e) redigere il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza;
f) determinare la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti.
Art. 13.
(Durata delle cariche).
1. I componenti di ciascun consiglio del collegio
regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli
informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni
e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Art. 14.
(Elettorato passivo).
1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e
11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti
all'albo di cui all'articolo 15.
Art. 15.
(Albo degli informatori scientifici).
1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo
degli informatori scientifici del farmaco.
2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il
nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli
iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al
quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla
data di iscrizione nell'albo.
Art. 16.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).
1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione
europea;
b) residenza o domicilio eletto nella relativa
regione;
c) godimento dei diritti civili;
d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2,
comma 1;
e) superamento dell'esame di Stato in conformità
con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.
Art. 17.
(Cancellazione dall'albo).
1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel
provvedimento di cancellazione dall'albo:
a) per la perdita del godimento dei diritti
civili;
b) per condanna penale conseguente a reati
connessi con l'attività professionale di cui alla presente
legge, o per altri reati di carattere finanziario o
patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva
superiore ai due anni;
c) per cessazione dell'attività professionale da
almeno cinque anni.
Art. 18.
(Riammissione all'albo).
1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato
dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano
cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di
condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere
proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Art. 19.
(Obbligo di deposito e comunicazione).
1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere
depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei
consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della
corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i
predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio
nazionale dei collegi degli informatori scientifici del
farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero
della salute.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere
data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia
ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte
d'appello, al procuratore generale della stessa corte
d'appello ed al consiglio nazionale.
Art. 20.
(Procedimento disciplinare).
1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici
del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al
decoro ed alla dignità professionali o di fatti che
compromettano la propria reputazione o la dignità del
collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Art. 21.
(Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione
motivata dal consiglio del collegio regionale di cui
all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse
sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'albo per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo.
Art. 22.
(Ricorso giurisdizionale).
1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo
di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo,
elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti
disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.
Art. 23.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
sono considerati, di diritto, informatori scientifici del
farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da
idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della
presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del
medesimo.
Art. 24.
(Copertura finanziaria).
1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente
legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni
onere a carico del bilancio dello Stato.
Art. 25.
(Disciplina delle assemblee degli iscritti e
delle elezioni dei consigli dei collegi regionali).
1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle
assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei
collegi regionali.