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1. Allo scopo di
realizzare un sistema
efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza al
mercato del lavoro e a
migliorare le capacità di
inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono
in cerca di una prima
occupazione, con particolare
riguardo alle donne e ai
giovani, il Governo è
delegato ad adottare, su
proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali ed entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle
regioni in materia di tutela
e sicurezza del lavoro dalla
legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli
orientamenti annuali
dell'Unione europea in
materia di occupabilità, i
princìpi fondamentali in
materia di disciplina dei
servizi per l'impiego, con
particolare riferimento al
sistema del collocamento,
pubblico e privato, e di
somministrazione di
manodopera. |
1. Identico. |
|
2. La delega è
esercitata nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Identico: |
|
a) snellimento e
semplificazione delle
procedure di incontro tra
domanda e offerta di
lavoro; |
a) identica; |
|
b)
modernizzazione e
razionalizzazione del sistema
del collocamento pubblico, al
fine di renderlo maggiormente
efficiente e competitivo,
secondo una disciplina
incentrata su: |
b) identica; |
|
1) rispetto delle
competenze previste dalla
legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; |
|
2) sostegno e
sviluppo del lavoro femminile
e giovanile, nonché sostegno
al reinserimento dei
lavoratori anziani; |
|
3) abrogazione di
tutte le norme incompatibili
con la nuova regolamentazione
del collocamento, ivi inclusa
la legge 29 aprile 1949, n.
264, fermo restando il regime
di autorizzazione o
accreditamento per gli
operatori privati ai sensi di
quanto disposto dalla lettera
i) e stabilendo, in
materia di collocamento
pubblico, un nuovo apparato
sanzionatorio, con previsione
di sanzioni amministrative
per il mancato adempimento
degli obblighi di legge; |
|
4) mantenimento da
parte dello Stato delle
competenze in materia di
conduzione coordinata ed
integrata del sistema
informativo lavoro; |
|
c) mantenimento
da parte dello Stato delle
funzioni amministrative
relative alla conciliazione
delle controversie di lavoro
individuali e plurime, nonché
alla risoluzione delle
controversie collettive di
rilevanza pluriregionale; |
c) identica; |
|
d) mantenimento
da parte dello Stato delle
funzioni amministrative
relative alla vigilanza in
materia di lavoro, alla
gestione dei flussi di
entrata dei lavoratori non
appartenenti all'Unione
europea, all'autorizzazione
per attività lavorative
all'estero; |
d) identica; |
|
e) incentivazione
delle forme di coordinamento
e raccordo tra operatori
privati e operatori pubblici,
ai fini di un migliore
funzionamento del mercato del
lavoro; |
e) identica; |
|
f) ridefinizione
del regime del trattamento
dei dati relativi
all'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, nel
rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, al
fine di evitare oneri
aggiuntivi e ingiustificati
rispetto alle esigenze di
monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di
esclusione sociale e
vigilanza sugli operatori,
con previsione del divieto
assoluto per gli operatori
privati e pubblici di
qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati
ovvero di preselezione dei
lavoratori in base
all'affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso,
all'orientamento sessuale; |
f) ridefinizione
del regime del trattamento
dei dati relativi
all'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, nel
rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, al
fine di evitare oneri
aggiuntivi e ingiustificati
rispetto alle esigenze di
monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di
esclusione sociale e
vigilanza sugli operatori,
con previsione del divieto
assoluto per gli operatori
privati e pubblici di
qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati
ovvero di preselezione dei
lavoratori, anche con il
loro consenso, in base
all'affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso,
all'orientamento sessuale; |
|
g) coordinamento
delle disposizioni
sull'incontro tra domanda e
offerta di lavoro con la
disciplina in materia di
lavoro dei cittadini non
comunitari, nel rispetto
della normativa vigente in
modo da prevenire l'adozione
di forme di lavoro irregolare
e sommerso e al fine di
semplificare le procedure di
rilascio delle autorizzazioni
al lavoro; |
g) coordinamento
delle disposizioni
sull'incontro tra domanda e
offerta di lavoro con la
disciplina in materia di
lavoro dei cittadini non
comunitari, nel rispetto
della normativa vigente in
modo da prevenire l'adozione
di forme di lavoro
irregolare, anche
minorile, e sommerso e al
fine di semplificare le
procedure di rilascio delle
autorizzazioni al lavoro; |
|
h) eliminazione
del vincolo dell'oggetto
sociale esclusivo per le
imprese di fornitura di
prestazioni di lavoro
temporaneo di cui
all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e per i
soggetti di cui all'articolo
10, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e successive
modificazioni, garantendo un
periodo transitorio di
graduale adeguamento per le
società già autorizzate; |
h) identica; |
|
i)
identificazione di un unico
regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli
intermediari privati,
differenziato in funzione del
tipo di attività svolta,
comprensivo delle ipotesi di
trasferimento della
autorizzazione e modulato in
relazione alla natura
giuridica dell'intermediario,
con particolare riferimento
alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o
organismi bilaterali
costituiti da associazioni
dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale o territoriale,
prevedendo, altresì, che non
vi siano oneri o spese a
carico dei lavoratori, fatto
salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della
Convenzione
dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro
(OIL) del 19 giugno 1997, n.
181, ratificata dall'Italia
in data 1^ febbraio 2000; |
i)
identificazione di un unico
regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli
intermediari pubblici, con
particolare riferimento agli
enti locali, e privati, che
abbiano adeguati requisiti
giuridici e finanziari,
differenziato in funzione del
tipo di attività svolta,
comprensivo delle ipotesi di
trasferimento della
autorizzazione e modulato in
relazione alla natura
giuridica dell'intermediario,
con particolare riferimento
alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o
organismi bilaterali
costituiti da associazioni
dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale o territoriale,
ai consulenti del lavoro di
cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, nonché alle
università, prevedendo,
altresì, che non vi siano
oneri o spese a carico dei
lavoratori, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo
7 della Convenzione
dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro
(OIL) del 19 giugno 1997, n.
181, ratificata dall'Italia
in data 1^ febbraio 2000; |
|
l) abrogazione
della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, e sua sostituzione
con una nuova disciplina
basata sui seguenti criteri
direttivi: |
l) identico: |
|
1) autorizzazione
della somministrazione di
manodopera, solo da parte dei
soggetti identificati ai
sensi della lettera
i); |
1) identico; |
|
2) ammissibilità
della somministrazione di
manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di
ragioni di carattere tecnico,
produttivo od organizzativo,
individuate dalla legge o dai
contratti collettivi
nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative; |
2) identico; |
|
3) chiarificazione
dei criteri di distinzione
tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i
casi di interposizione
illeciti laddove manchi una
ragione tecnica,
organizzativa o produttiva
ovvero si verifichi o possa
verificarsi la lesione di
diritti inderogabili di legge
o di contratto collettivo
applicato al prestatore di
lavoro; |
3) chiarificazione
dei criteri di distinzione
tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i
casi di comando e
distacco, nonché di
interposizione illecita
laddove manchi una ragione
tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si
verifichi o possa verificarsi
la lesione di diritti
inderogabili di legge o di
contratto collettivo
applicato al prestatore di
lavoro; |
|
4) garanzia del
regime della solidarietà tra
fornitore e utilizzatore in
caso di somministrazione di
lavoro altrui; |
4) identico; |
|
5) trattamento
assicurato ai lavoratori
coinvolti nell'attività di
somministrazione di
manodopera non inferiore a
quello a cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello
dell'impresa
utilizzatrice; |
5) identico; |
|
6) conferma del
regime sanzionatorio
civilistico e penalistico
previsto per i casi di
violazione della disciplina
della mediazione privata nei
rapporti di lavoro,
prevedendo altresì specifiche
sanzioni penali per le
ipotesi di esercizio abusivo
di intermediazione privata
nonché un regime
sanzionatorio più incisivo
nel caso di sfruttamento del
lavoro minorile; |
6) identico; |
|
7) utilizzazione del
meccanismo certificatorio di
cui all'articolo 5 ai fini
della distinzione concreta
tra interposizione illecita e
appalto genuino, sulla
base di indici e codici di
comportamento elaborati in
sede amministrativa; |
7) utilizzazione del
meccanismo certificatorio di
cui all'articolo 5 ai fini
della distinzione concreta
tra interposizione illecita e
appalto genuino; |
| m) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento |
m) identica; |
|
degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla
società capogruppo per tutte
le società controllate e
collegate, ferma restando la
titolarità delle obbligazioni
contrattuali e legislative in
capo alle singole società
datrici di lavoro; |
|
n) abrogazione
espressa di tutte le
normative, anche se non
espressamente indicate nelle
lettere da a) a
m), che sono
direttamente o indirettamente
incompatibili con i decreti
legislativi emanati ai sensi
del presente articolo; |
n) identica; |
|
o) revisione del
decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112
del codice civile in tema di
trasferimento d'azienda, al
fine di armonizzarlo con la
disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui
seguenti criteri
direttivi: |
o) identico: |
| 1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1^ marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva n. 2001/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese e di stabilimenti; |
|
1) eliminazione del
requisito dell'autonomia
funzionale del ramo di
azienda preesistente al
trasferimento; |
2) previsione del
requisito dell'autonomia
funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo
trasferimento; |
|
2) previsione di
un regime particolare per le
ipotesi in cui il contratto
di appalto sia connesso ad
una cessione di ramo di
azienda, stabilendo in tale
caso una solidarietà tra
appaltante e appaltatore nei
limiti di cui all'articolo
1676 del codice civile; |
3) previsione di
un regime particolare di
solidarietà tra appaltante e
appaltatore, nei limiti di
cui all'articolo 1676 del
codice civile, per le ipotesi
in cui il contratto di
appalto sia connesso ad una
cessione di ramo di
azienda; |
|
p) redazione,
entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, di uno
o più testi unici delle
normative e delle
disposizioni in materia di
mercato del lavoro e incontro
tra domanda e offerta di
lavoro. |
p) identica. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e con il Ministro per
gli affari regionali, entro
il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, uno o
più decreti legislativi
diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze
affidate alle regioni in
materia di tutela e sicurezza
del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea
in materia di occupazione, la
revisione e la
razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con
contenuto formativo, nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) conformità
agli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato
alla occupazione; |
a) identica; |
|
b) attuazione
degli obiettivi e rispetto
dei criteri di cui
all'articolo 16, comma 5,
della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di riordinare
gli speciali rapporti di
lavoro con contenuti
formativi, così da
valorizzare l'attività
formativa svolta in azienda,
confermando l'apprendistato
come strumento formativo
anche nella prospettiva di
una formazione superiore in
alternanza tale da garantire
il raccordo tra i sistemi
della istruzione e della
formazione, nonché il
passaggio da un sistema
all'altro e, riconoscendo nel
contempo agli enti bilaterali
e alle strutture pubbliche
designate competenze
autorizzatorie in materia,
specializzando il contratto
di formazione e lavoro al
fine di realizzare
l'inserimento e il
reinserimento mirato del
lavoratore in azienda; |
b) identica; |
|
c) individuazione
di misure idonee a favorire
forme di apprendistato e di
tirocinio di impresa al fine
del subentro nella attività
di impresa; |
c) identica; |
|
d) revisione
delle misure di inserimento
al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate
alla conoscenza diretta del
mondo del lavoro con
valorizzazione dello
strumento convenzionale fra
le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il
sistema formativo e le
imprese, secondo modalità
coerenti con quanto previsto
dagli articoli 17 e 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196,
prevedendo una durata
variabile fra uno e dodici
mesi ovvero fino a
ventiquattro mesi per i
soggetti disabili, in
relazione al livello di
istruzione, alle
caratteristiche della
attività lavorativa e al
territorio di appartenenza
nonché, con riferimento ai
soggetti disabili, anche in
base alla natura della
menomazione e all'incidenza
della stessa
sull'allungamento dei tempi
di apprendimento in relazione
alle specifiche mansioni in
cui vengono inseriti, e
prevedendo altresì la
eventuale corresponsione di
un sussidio; |
d) identica; |
|
e) orientamento
degli strumenti definiti ai
sensi dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui alle
lettere b), c) e
d), nel senso di
valorizzare l'inserimento o
il reinserimento al lavoro
delle donne, al fine di
superare il differenziale
occupazionale tra uomini e
donne; |
e) orientamento
degli strumenti definiti ai
sensi dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui alle
lettere b), c) e
d), nel senso di
valorizzare l'inserimento o
il reinserimento al lavoro
delle donne,
particolarmente di quelle
uscite dal mercato del lavoro
per l'adempimento di compiti
familiari e che desiderino
rientrarvi, al fine di
superare il differenziale
occupazionale tra uomini e
donne; |
|
f)
sperimentazione di forme di
incentivazione economica
erogate direttamente al
prestatore di lavoro; |
f) identica; |
|
g)
semplificazione e snellimento
delle procedure di
riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi
connessi ai contratti a
contenuto formativo, tenendo
conto del tasso di
occupazione femminile e
prevedendo anche criteri di
automaticità; |
g) identica; |
| h) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione |
h) identica; |
|
degli interventi di cui
al presente articolo da parte
delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei
criteri che saranno
determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di
mercato del lavoro, della
legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; |
|
i)
sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e
codici di comportamento, al
fine di determinare i
contenuti dell'attività
formativa, concordati da
associazioni dei datori e
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale e territoriale,
anche all'interno di enti
bilaterali, ovvero, in
difetto di accordo,
determinati con atti delle
regioni, d'intesa con il
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali; |
i) identica; |
|
l) rinvio ai
contratti collettivi
stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative, a livello
nazionale, territoriale e
aziendale, per la
determinazione delle modalità
di attuazione dell'attività
formativa in azienda. |
l) identica. |
|
|
|
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
Identico. |
| a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi |
|
di lavoro a tempo
parziale cosiddetto
orizzontale, nei casi e
secondo le modalità previsti
da contratti collettivi
stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative su scala
nazionale o territoriale,
anche sulla base del consenso
del lavoratore interessato in
carenza dei predetti
contratti collettivi; |
|
b) agevolazione
del ricorso a forme
flessibili ed elastiche di
lavoro a tempo parziale nelle
ipotesi di lavoro a tempo
parziale cosiddetto verticale
e misto, anche sulla base del
consenso del lavoratore
interessato in carenza dei
contratti collettivi di cui
alla lettera a), e
comunque a fronte di una
maggiorazione retributiva da
riconoscere al lavoratore; c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato; d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997; f) affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva; g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro il
termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti
disposizioni volte alla
disciplina o alla
razionalizzazione delle
tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite, nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) riconoscimento
di una indennità cosiddetta
di disponibilità a favore del
lavoratore che garantisca nei
confronti del datore di
lavoro la propria
disponibilità allo
svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o
intermittente, così come
individuate dai contratti
collettivi stipulati da
associazioni dei datori e
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative su scala
nazionale o territoriale o,
in via provvisoriamente
sostitutiva, per decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, ed in ogni
caso prevedendosi la
possibilità di
sperimentazione di detta
tipologia contrattuale anche
per prestazioni rese da
soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25
anni di età ovvero da
lavoratori con più di 45 anni
di età che siano stati
espulsi dal ciclo produttivo
in funzione di processi di
riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro e
iscritti alle liste di
mobilità e di collocamento;
eventuale non obbligatorietà
per il prestatore di
rispondere alla chiamata del
datore di lavoro, non avendo
quindi titolo a percepire la
predetta indennità ma con
diritto di godere di una
retribuzione proporzionale al
lavoro effettivamente
svolto; b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo: 1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del |
|
decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368,
ovvero alla forma della
fornitura di lavoro
temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, anche
per soddisfare le quote
obbligatorie di assunzione di
lavoratori disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n.
68, secondo il principio
pro rata temporis; 2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore; c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative: 1) identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale; 2) previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti; 3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso; 4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, anche nel quadro di intese collettive; 5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge; 6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti; d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da |
|
disoccupati di lungo
periodo, altri soggetti a
rischio di esclusione sociale
o comunque non ancora entrati
nel mercato del lavoro,
ovvero in procinto di
uscirne, regolarizzabili
attraverso la tecnica di
buoni corrispondenti a un
certo ammontare di attività
lavorativa, ricorrendo, ai
sensi dell'articolo 5, ad
adeguati meccanismi di
certificazione; e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa. |
|
|
|
|
1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di
qualificazione dei rapporti
di lavoro, con esclusione dei
rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni
pubbliche, il Governo è
delegato ad adottare, entro
il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, uno o
più decreti legislativi
recanti disposizioni in
materia di certificazione del
relativo contratto stipulato
tra le parti, nel rispetto
dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
Identico. |
|
a) carattere
volontario e sperimentale
della procedura di
certificazione; b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia; c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione; d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione; |
|
e) attribuzione
di piena forza legale al
contratto certificato ai
sensi della procedura di cui
alla lettera d), con
esclusione della possibilità
di ricorso in giudizio se non
in caso di erronea
qualificazione del programma
negoziale da parte
dell'organo preposto alla
certificazione e di
difformità tra il programma
negoziale effettivamente
realizzato dalle parti e il
programma negoziale
concordato dalle parti in
sede di certificazione; f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro; g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse; h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni; i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
|
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|
1. Le disposizioni degli
articoli da 1 a 5 non si
applicano al personale delle
pubbliche amministrazioni ove
non siano espressamente
richiamate. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui alla
presente legge, deliberati
dal Consiglio dei ministri e
corredati da una apposita
relazione cui è allegato il
parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite
le associazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro, sono
trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da
parte delle competenti
Commissioni parlamentari
permanenti entro il
sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del
termine previsto per
l'esercizio della relativa
delega. |
Identico. |
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2. In caso di mancato
rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo
decade dall'esercizio della
delega. Le competenti
Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono
essere comunque adottati. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi. 4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. |
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