XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3193
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei
servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di
intermediazione e interposizione privata nella
somministrazione di lavoro).
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente
di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al
mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una
prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai
giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni
in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di
disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e
di somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure
di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema
del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente
efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata
su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
2) sostegno e sviluppo del lavoro femminile e
giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori
anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la
nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge
29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di
autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai
sensi di quanto disposto dalla lettera i) e stabilendo,
in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato
sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per
il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze
in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema
informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle
funzioni amministrative relative alla conciliazione delle
controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla
risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle
funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di
lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non
appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per
attività lavorative all'estero;
e) incentivazione delle forme di coordinamento e
raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini
di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
f) ridefinizione del regime del trattamento dei
dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di
evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle
esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme
di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con
previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e
pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione dei lavoratori in base
all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso,
all'orientamento sessuale;
g) coordinamento delle disposizioni sull'incontro
tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia
di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della
normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di
lavoro irregolare e sommerso e al fine di semplificare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale
esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale
adeguamento per le società già autorizzate;
i) identificazione di un unico regime
autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari
privati, differenziato in funzione del tipo di attività
svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle
associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi
bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
a livello nazionale o territoriale, prevedendo, altresì, che
non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19
giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1^
febbraio 2000;
l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui
seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di
manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi
della lettera i);
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera,
anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di
carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate
dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra
appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi
di interposizione illeciti laddove manchi una ragione tecnica,
organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa
verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore
e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro
altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti
nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore
a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e
penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina
della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo
altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio
abusivo di intermediazione privata nonché un regime
sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro
minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui
all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra
interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di
indici e codici di comportamento elaborati in sede
amministrativa;
m) attribuzione della facoltà ai gruppi di
impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002,
n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
società capogruppo per tutte le società controllate e
collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole società
datrici di lavoro;
n) abrogazione espressa di tutte le normative,
anche se non espressamente indicate nelle lettere da a)
a m), che sono direttamente o indirettamente
incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del
presente articolo;
o) revisione del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del codice
civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di
armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente
delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione del requisito dell'autonomia
funzionale del ramo di azienda preesistente al
trasferimento;
2) previsione di un regime particolare per le ipotesi
in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di
ramo di azienda, stabilendo in tale caso una solidarietà tra
appaltante e appaltatore nei limiti di cui all'articolo 1676
del codice civile;
p) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi
unici delle normative e delle disposizioni in materia di
mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a
contenuto formativo e di tirocinio).
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto
delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei
criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno
1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di
lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività
formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come
strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione
superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i
sistemi della istruzione e della formazione, nonché il
passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo
agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate
competenze autorizzatorie in materia, specializzando il
contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare
l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire
forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del
subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla
conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata
variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro
mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di
istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e
al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai
soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione
e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di
apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui
vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale
corresponsione di un sussidio;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere
b), c) e d), nel senso di valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e
donne;
f) sperimentazione di forme di incentivazione
economica erogate direttamente al prestatore di lavoro;
g) semplificazione e snellimento delle procedure
di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi
ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di
occupazione femminile e prevedendo anche criteri di
automaticità;
h) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto
della ridefinizione degli interventi di cui al presente
articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto
conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
i) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e
codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti
dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti
bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con
atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
l) rinvio ai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, a livello nazionale,
territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità
di attuazione dell'attività formativa in azienda.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina
del lavoro a tempo parziale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione
dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a
prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia
contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di
occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione
delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai
55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di
lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale
cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità
previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla
base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei
predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed
elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base
del consenso del lavoratore interessato in carenza dei
contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque
a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al
lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche
anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo
parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione
in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a
tempo parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e
delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio,
del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilità pro rata
temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a
tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le
norme legislative e clausole contrattuali a loro volta
collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei
dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del
lavoro a tempo parziale.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e
continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite).
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione
delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e
continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di
disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei
confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente, così come individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative su scala nazionale o
territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed
in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di
detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da
soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età
ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati
espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti
alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non
obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata
del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la
predetta indennità ma con diritto di godere di una
retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro
temporaneo:
1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per
soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il
principio pro rata temporis;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro
temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità
degli oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate
e continuative:
1) identificazione dei criteri temporali di durata
della prestazione o economici di ammontare del corrispettivo
rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie
contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente
occasionale;
2) previsione della forma scritta dei contratti
relativi a tali rapporti;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti
o programmi di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della
dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare
riferimento a maternità, malattia e infortunio, anche nel
quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei
casi di inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati
meccanismi di certificazione della volontà delle parti
contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro
occasionale e accessorio, in generale e con particolare
riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore
di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di
lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale
o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero
in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica
di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività
lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati
meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due
o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un
datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione
lavorativa.
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di certificazione dei
rapporti di lavoro).
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra
le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della
procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla
certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali
costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in
materia;
c) definizione delle modalità di organizzazione
delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa
documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di
certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto
certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera
d), con esclusione della possibilità di ricorso in
giudizio se non in caso di erronea qualificazione del
programma negoziale da parte dell'organo preposto alla
certificazione e di difformità tra il programma negoziale
effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del
codice di procedura civile innanzi all'organo preposto alla
certificazione quando si intenda impugnare l'erronea
qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In caso
di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo
all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le
dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti
all'organo preposto alla certificazione del contratto di
lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della
competenza a certificare non solo la qualificazione del
contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle
parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo
2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione
all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la
tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni,
dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in
vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Art. 6.
(Esclusione).
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si
applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non
siano espressamente richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni finali).
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da
una apposita relazione cui è allegato il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e
princìpi direttivi.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.