XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3169
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,
con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a
Cotonou il 23 giugno 2000, l'Accordo interno tra i
rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al
finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla
concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori
d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre
2000, e l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi
degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure
di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a
Bruxelles il 18 settembre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 93
dell'Accordo di partenariato e, rispettivamente, dall'articolo
35 e dall'articolo 8 degli Accordi interni.
Art. 3.
1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di
sviluppo (2000) previsti ai sensi dell'articolo 10
dell'Accordo interno, di cui all'articolo 1 della presente
legge, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri
relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché
alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e
territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18
settembre 2000, è quantificata ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.