XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3149
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e,
fermo restando" fino alla fine del periodo, sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle
disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede in parte mediante il ripristino
dell'imposta sulle successioni e donazioni e l'utilizzo delle
corrispondenti risorse finanziarie; conseguentemente il capo
VI della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato. Per la
restante parte, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo particolarmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.