XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3149




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e, fermo restando" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

            b) il comma 2 è abrogato.

        2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede in parte mediante il ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni e l'utilizzo delle corrispondenti risorse finanziarie; conseguentemente il capo VI della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato. Per la restante parte, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo particolarmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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