XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3147




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 45. (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza e la incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero quando esistono situazioni attuali, gravi e concrete capaci di menomare la imparzialità e la serenità funzionale del giudice e tali da compromettere la corretta amministrazione della giustizia, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11".


Art. 2.

        1. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 46. (Richiesta di rimessione). - 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità la indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con la indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave ed attuale il pericolo di cui all'articolo 45.
            2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
            3. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto.
            4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta".


Art. 3.

        1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 47. (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.
            2. Il giudice provvede ove possibile alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la rimessione, e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.
            3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.
            4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di cassazione può sospendere il processo.
            5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
            6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 5 e 6 dell'articolo 48.
            7. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.
            8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.
            9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti di tutti i coimputati".


Art. 4.

        1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 48. (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.
            2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente ed a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.
            3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
            4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.
            5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.
            6. E' facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.
            7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.
            8. Se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da 1.000 a 5.000 euro".


Art. 5.

        1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 49. (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48.
            2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta".



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