XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3147
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e
grado del processo di merito, quando la sicurezza e la
incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle
persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi
situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo
e non altrimenti eliminabili, ovvero quando esistono
situazioni attuali, gravi e concrete capaci di menomare la
imparzialità e la serenità funzionale del giudice e tali da
compromettere la corretta amministrazione della giustizia, la
Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore
generale presso la corte di appello o del pubblico ministero
presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il
processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo
11".
Art. 2.
1. L'articolo 46 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 46. (Richiesta di rimessione). - 1. La
richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono,
nella cancelleria del giudice che procede ed è notificata
entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La
richiesta deve contenere a pena di inammissibilità la
indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con la
indicazione delle relative fonti di prova, che rendono
concreto, grave ed attuale il pericolo di cui all'articolo
45.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui
personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Entro i successivi quindici giorni dalla
notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono
presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi
motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e
indicare ulteriori elementi di fatto.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti
dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della
richiesta".
Art. 3.
1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 47. (Effetti della richiesta). - 1. La
richiesta di rimessione non sospende il processo.
2. Il giudice provvede ove possibile alla
separazione del processo a carico dell'imputato che ha
richiesto la rimessione, e trasmette immediatamente alla Corte
di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte
le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi
ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal
giudice medesimo.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti
la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o
manifestamente infondata la richiesta, la respinge e
restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.
4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non
manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di
discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso
provvedimento la Corte di cassazione può sospendere il
processo.
5. La sospensione del processo non impedisce il
compimento degli atti urgenti.
6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che
sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della
prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La
prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date
previste nei commi 5 e 6 dell'articolo 48.
7. Quando la richiesta di rimessione sia proposta
dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di
prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di
cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente
a decorrere dalle date previste nei commi 5, 6 e 7
dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 304.
8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta
dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di
prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si
verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.
9. Quando non sia possibile la separazione del
processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di
prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di
cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti
di tutti i coimputati".
Art. 4.
1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 48. (Decisione). - 1. La Corte di cassazione
decide in camera di consiglio con ordinanza.
2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta,
l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente
ed a quello designato. Il giudice procedente, non appena
ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale
al giudice designato.
3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano
gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati
davanti al giudice originariamente competente.
4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue
dallo stato e fase in cui si trovava al momento della
presentazione della richiesta di rimessione.
5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti
gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della
presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti
urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5
dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso
della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo
47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima
udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice
designato.
6. E' facoltà di tutte le parti chiedere al giudice
designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente
compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente
competente. Il giudice designato provvede, come primo atto,
alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il
corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6
dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno
in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è
richiesta la rinnovazione.
7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata,
il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6
dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data
della prima udienza nella quale prosegue il processo.
8. Se la Corte di cassazione rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la
stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma da 1.000 a
5.000 euro".
Art. 5.
1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 49. (Nuova richiesta di rimessione). - 1.
Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il
pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo
provvedimento per la revoca di quello precedente o per la
designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni
degli articoli 45, 46, 47 e 48.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non
impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su
elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per
altri motivi può essere sempre riproposta".