XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3139
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La denominazione, il simbolo e i colori delle società
sportive sono tutelati secondo le modalità previste dalla
presente legge.
2. I beni immateriali di cui al comma 1 del presente
articolo sono individuati, in relazione alla costanza dell'uso
e al radicamento nel territorio, come beni culturali in quanto
testimonianza avente valore di civiltà ai sensi dell'articolo
4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
3. Anche in assenza di imposizione di vincolo, qualora si
tratti di denominazioni, di simboli o di colori utilizzati da
una società sportiva da oltre cinquanta anni, in caso di
perdita dell'affiliazione, di fallimento o di cessazione di
attività della medesima società, la sua denominazione, il suo
simbolo ed i suoi colori sono attribuiti alla federazione
sportiva di appartenenza. In caso di società polisportive o di
mancanza della federazione sportiva di riferimento,
l'attribuzione è attuata a favore del Comitato olimpico
nazionale italiano.
4. Il soggetto attributario ai sensi del comma 3 provvede
a riassegnare i beni immateriali di cui al medesimo comma,
entro il più breve tempo possibile, ad una società o ad un
ente ritenuti più idonei a perseguire le finalità sportive e
sociali attribuite alla società sportiva originaria.
L'individuazione della società o dell'ente è effettuata
secondo procedure improntate alla trasparenza e rivolte ad
ottenere garanzie di corretto e fedele uso di tali beni
immateriali nonché di proseguimento delle tradizioni sportive
e culturali.