XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3128




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei locali pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro.
            2. La presente legge ha altresì la finalità di tutelare dai danni alla salute derivanti dal fumo passivo i pazienti delle strutture sanitarie ed i minori";

            b) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Divieto di fumare). - 1. E' vietato fumare nelle scuole pubbliche e private, nei locali pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico. E' altresì vietato fumare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più di una persona.
            2. Il proprietario ovvero il conduttore ovvero il responsabile del locale o del luogo in cui, ai sensi del comma 1, è vietato fumare, è tenuto a fare rispettare il divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori nonché ad attivare l'intervento delle autorità competenti in caso di violazione";

            c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - (Aree riservate ai fumatori). - 1. Nei locali e nei luoghi di cui all'articolo 2 possono essere riservate ai fumatori apposite aree, delimitate e circoscritte, nelle quali non vige il divieto di fumare, la cui estensione non deve essere maggiore dell'area in cui si applica il divieto di fumare.
            2. Le aree riservate ai fumatori di cui al comma 1 devono avere caratteristiche tecniche tali da garantire comunque la sicurezza e la salubrità del luogo, assicurando il ricambio dell'aria secondo modalità definite con apposito decreto, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri interessati, sentito l'Istituto superiore di sanità.
            3. Il decreto di cui al comma 2 tiene conto, in particolare, della tipologia dei luoghi e dei locali nonché delle caratteristiche di utilizzo degli stessi.
            4. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ristrutturazione ed ammodernamento edilizio degli esercizi pubblici o aperti al pubblico sono destinate apposite somme per la realizzazione di aree da riservare ai fumatori assicurando il rispetto delle condizioni previste dal decreto di cui al comma 2.
            5. Non è consentita la realizzazione di aree per fumatori nelle strutture sanitarie pubbliche e private ed in tutti i mezzi di trasporto pubblico";

            d) l'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

        "Art. 4. - (Strutture sanitarie). - 1. Il direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i titolari delle strutture sanitarie private sono responsabili dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle strutture sanitarie e dell'applicazione delle sanzioni previste al comma 3.
            2. Con apposito regolamento interno, nelle strutture sanitarie di cui al comma 1 sono definite le modalità per:

            a) individuare i responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza del divieto di fumare;
            b) definire le strutture organizzative destinate a raccogliere e a dare seguito alle denunce degli utenti relative al divieto di fumare.

            3. Al dipendente della struttura sanitaria che viola il divieto di fumare previsto dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 150 euro a 1200 euro.
            4. Il rispetto dei divieti stabiliti dalla presente legge costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale.
            5. I progetti di riammodernamento e di ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle strutture sanitarie agli obblighi previsti dalla presente legge sono ammessi ai finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

        Art. 4-bis. - (Luoghi di lavoro). - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro disciplinano le modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge nei luoghi di lavoro.
            2. Il datore di lavoro è responsabile dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della presente legge.
            3. Il datore di lavoro che non provvede a fare rispettare le norme della presente legge è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro.
            4. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro può nominare uno o più incaricati per il controllo del rispetto dei divieti previsti dalla presente legge.

        Art. 4-ter. - (Mezzi di trasporto). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite le modalità per dare attuazione ai divieti previsti dalla presente legge nei mezzi di trasporto di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico, negli aeromobili, nei treni e nelle navi.

        Art. 4-quater. - (Scuole). - 1. Il preside è responsabile dell'applicazione delle norme di controllo e dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle scuole, con l'applicazione delle sanzioni previste al comma 3.
            2. Con apposita delibera della struttura scolastica sono definite le modalità per individuare e designare i responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza del divieto di fumare.
            3. Al dipendente della scuola che viola il divieto di fumare previsto dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 150 euro a 1200 euro";

            e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Revoca della licenza). - 1. Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 2";

            f) l'articolo 6 è abrogato;

            g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. - (Sanzioni pecuniarie). - 1. I trasgressori del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro.
            2. Le persone indicate all'articolo 2, comma 2, che non ottemperano alle disposizioni ivi contenute, sono soggette al pagamento di una somma da 300 euro a 3000 euro";

            h) all'articolo 10, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni";

            i) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 11-bis. - (Promozione di iniziative per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo). - 1. Il Ministro della salute, di intesa con Ministri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dal fumo.
            2. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dal fumo possono essere ammessi ai benefìci di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione mirata sui danni alla salute derivanti dal fumo e promuovono l'esercizio dei diritti dei minori in relazione alla involontaria esposizione al fumo.

        Art. 11-ter. - (Certificazione di qualità dell'aria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro della salute, di intesa con i Ministri interessati, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è istituito il certificato di qualità dell'aria.
            2. Il certificato di cui al comma 1 è attribuito agli esercizi pubblici i quali risultino in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria dei locali pubblici o aperti al pubblico stabiliti nel decreto di cui al medesimo comma 1.
            3. I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 2, cui è stato attribuito il certificato di qualità, possono utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

        Art. 11-quater. - (Campagne di informazione e di educazione). - 1. Il Ministro della salute, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i princìpi statutari la prevenzione e il controllo del tabagismo, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

            a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal fumo e di quelli derivanti dall'esposizione al fumo passivo;

            b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema del tabagismo;

            c) a sostenere e coadiuvare i fumatori nei programmi per smettere di fumare.

            2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-Radioteleavisione italiana spa e con la Federazione italiana editori giornali.
            3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone altresì campagne di educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione.
            4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
            5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 2.

(Disposizioni transitorie).

        1. All'adeguamento dei luoghi e dei locali alle prescrizioni previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
        2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 1 non si sia provveduto all'adeguamento prescritto dalla presente legge per la predisposizione di apposite aree per fumatori, resta fermo il divieto assoluto di fumare nei luoghi e nei locali di cui all'articolo 2, della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.



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