XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3128
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente
legge ha la finalità di tutelare la salute dai danni derivanti
dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo
stesso nei locali pubblici, nei luoghi chiusi aperti al
pubblico e nei luoghi di lavoro.
2. La presente legge ha altresì la finalità di
tutelare dai danni alla salute derivanti dal fumo passivo i
pazienti delle strutture sanitarie ed i minori";
b) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Divieto di fumare). - 1. E' vietato
fumare nelle scuole pubbliche e private, nei locali pubblici e
nei luoghi chiusi aperti al pubblico. E' altresì vietato
fumare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente
agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di
più di una persona.
2. Il proprietario ovvero il conduttore ovvero il
responsabile del locale o del luogo in cui, ai sensi del comma
1, è vietato fumare, è tenuto a fare rispettare il divieto,
esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la
norma con l'indicazione della sanzione comminata ai
trasgressori nonché ad attivare l'intervento delle autorità
competenti in caso di violazione";
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Aree riservate ai fumatori). - 1. Nei
locali e nei luoghi di cui all'articolo 2 possono essere
riservate ai fumatori apposite aree, delimitate e
circoscritte, nelle quali non vige il divieto di fumare, la
cui estensione non deve essere maggiore dell'area in cui si
applica il divieto di fumare.
2. Le aree riservate ai fumatori di cui al comma 1
devono avere caratteristiche tecniche tali da garantire
comunque la sicurezza e la salubrità del luogo, assicurando il
ricambio dell'aria secondo modalità definite con apposito
decreto, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, dal Ministro della salute,
di concerto con i Ministri interessati, sentito l'Istituto
superiore di sanità.
3. Il decreto di cui al comma 2 tiene conto, in
particolare, della tipologia dei luoghi e dei locali nonché
delle caratteristiche di utilizzo degli stessi.
4. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
al finanziamento dei progetti di ristrutturazione ed
ammodernamento edilizio degli esercizi pubblici o aperti al
pubblico sono destinate apposite somme per la realizzazione di
aree da riservare ai fumatori assicurando il rispetto delle
condizioni previste dal decreto di cui al comma 2.
5. Non è consentita la realizzazione di aree per
fumatori nelle strutture sanitarie pubbliche e private ed in
tutti i mezzi di trasporto pubblico";
d) l'articolo 4 è sostituito dai seguenti:
"Art. 4. - (Strutture sanitarie). - 1. Il direttore
generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e i titolari delle strutture sanitarie private
sono responsabili dell'accertamento del rispetto del divieto
di fumare nelle strutture sanitarie e dell'applicazione delle
sanzioni previste al comma 3.
2. Con apposito regolamento interno, nelle strutture
sanitarie di cui al comma 1 sono definite le modalità per:
a) individuare i responsabili del procedimento di
accertamento dell'osservanza del divieto di fumare;
b) definire le strutture organizzative destinate a
raccogliere e a dare seguito alle denunce degli utenti
relative al divieto di fumare.
3. Al dipendente della struttura sanitaria che viola
il divieto di fumare previsto dalla presente legge si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da 150 euro a 1200 euro.
4. Il rispetto dei divieti stabiliti dalla presente
legge costituisce requisito necessario ai fini
dell'accreditamento delle strutture sanitarie da parte del
Servizio sanitario nazionale.
5. I progetti di riammodernamento e di
ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle strutture
sanitarie agli obblighi previsti dalla presente legge sono
ammessi ai finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
Art. 4-bis. - (Luoghi di lavoro). - 1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, i contratti
collettivi di lavoro disciplinano le modalità per assicurare
il rispetto delle disposizioni della presente legge nei luoghi
di lavoro.
2. Il datore di lavoro è responsabile
dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della
presente legge.
3. Il datore di lavoro che non provvede a fare
rispettare le norme della presente legge è tenuto al pagamento
di una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro.
4. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di
lavoro può nominare uno o più incaricati per il controllo del
rispetto dei divieti previsti dalla presente legge.
Art. 4-ter. - (Mezzi di trasporto). - 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
della salute, di concerto con i Ministri interessati, sono
stabilite le modalità per dare attuazione ai divieti previsti
dalla presente legge nei mezzi di trasporto di proprietà dello
Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici
servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli
autoveicoli privati di trasporto pubblico, negli aeromobili,
nei treni e nelle navi.
Art. 4-quater. - (Scuole). - 1. Il preside è
responsabile dell'applicazione delle norme di controllo e
dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle
scuole, con l'applicazione delle sanzioni previste al comma
3.
2. Con apposita delibera della struttura scolastica
sono definite le modalità per individuare e designare i
responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza
del divieto di fumare.
3. Al dipendente della scuola che viola il divieto
di fumare previsto dalla presente legge si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento
di una somma da 150 euro a 1200 euro";
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Revoca della licenza). - 1. Ferme le
sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui
all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel caso
di violazione delle norme di cui all'articolo 2";
f) l'articolo 6 è abrogato;
g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Sanzioni pecuniarie). - 1. I
trasgressori del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100 euro a 500 euro.
2. Le persone indicate all'articolo 2, comma 2, che
non ottemperano alle disposizioni ivi contenute, sono soggette
al pagamento di una somma da 300 euro a 3000 euro";
h) all'articolo 10, comma 1, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni";
i) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis. - (Promozione di iniziative per la tutela
della salute dai danni derivanti dal fumo). - 1. Il
Ministro della salute, di intesa con Ministri interessati,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
predispone programmi di educazione alla salute contro i danni
derivanti dal fumo.
2. Al fine di promuovere la tutela della salute dei
minori dai danni derivanti dal fumo possono essere ammessi ai
benefìci di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i
progetti che favoriscono l'informazione mirata sui danni alla
salute derivanti dal fumo e promuovono l'esercizio dei diritti
dei minori in relazione alla involontaria esposizione al
fumo.
Art. 11-ter. - (Certificazione di qualità dell'aria). -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione su proposta del Ministro della salute,
di intesa con i Ministri interessati, sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, è istituito il certificato di qualità
dell'aria.
2. Il certificato di cui al comma 1 è attribuito
agli esercizi pubblici i quali risultino in possesso dei
requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria dei locali
pubblici o aperti al pubblico stabiliti nel decreto di cui al
medesimo comma 1.
3. I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma
2, cui è stato attribuito il certificato di qualità, possono
utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Art. 11-quater. - (Campagne di informazione e di
educazione). - 1. Il Ministro della salute, sentite le
associazioni dei consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni, e le associazioni nazionali che
hanno tra i princìpi statutari la prevenzione e il controllo
del tabagismo, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:
a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti
dal fumo e di quelli derivanti dall'esposizione al fumo
passivo;
b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le
aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad
affrontare il problema del tabagismo;
c) a sostenere e coadiuvare i fumatori nei
programmi per smettere di fumare.
2. Le campagne di informazione di cui al comma 1
possono essere effettuate anche mediante accordi di programma
con la RAI-Radioteleavisione italiana spa e con la Federazione
italiana editori giornali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro
della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, predispone altresì campagne
di educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado,
tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali
scientificamente validate nel campo della prevenzione.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).
1. All'adeguamento dei luoghi e dei locali alle
prescrizioni previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma
2, della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dalla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente
legge, si provvede entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto medesimo.
2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 1 non
si sia provveduto all'adeguamento prescritto dalla presente
legge per la predisposizione di apposite aree per fumatori,
resta fermo il divieto assoluto di fumare nei luoghi e nei
locali di cui all'articolo 2, della legge 11 novembre 1975, n.
584, come modificato dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 1 della presente legge.