XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3121




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi ovvero su elementi dei quali la parte sia venuta a conoscenza solo dopo la proposizione della precedente richiesta. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta".



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