XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3121
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non
impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia
fondata su elementi nuovi ovvero su elementi dei quali la
parte sia venuta a conoscenza solo dopo la proposizione della
precedente richiesta. La richiesta dichiarata inammissibile
per altri motivi può essere sempre riproposta".