XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3120




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere, in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti.
            2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta".



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