XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3120
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1.
Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il
pubblico ministero o l'imputato può chiedere, in qualsiasi
tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello
precedente o per la designazione di un altro giudice. Si
osservano le disposizioni degli articoli precedenti.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non
impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia
fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata
inammissibile per altri motivi può essere sempre
riproposta".