XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3116




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata".



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