XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3116
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i
termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge
la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta,
la sentenza è annullata".