XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3115
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. La
richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a
seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il
giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione
del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con
ordinanza la sospensione del processo.
2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice
della udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che
dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del
dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i
provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di
cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad
altro giudice.
3. La sospensione del processo non impedisce il
compimento degli atti urgenti.
4. Dal momento della pronuncia della ordinanza che
sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della
prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La
prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date
indicate nei commi 5 e 6 dell'articolo 48.
5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta
dall'imputato, i termini di durata massima della custodia
cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi fino al termine
previsto dal comma 4 del presente articolo. Essi cominciano
nuovamente a decorrere dalle date indicate nei commi 5 e 6
dell'articolo 48.
6. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'articolo 304".
Art. 2.
1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Decisione). - 1.- La Corte di
cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra
le parti.
2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta,
l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente
e a quello designato. Il giudice procedente, non appena
ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale
al giudice designato.
3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano
gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice
originariamente competente.
4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue
dallo stato e fase in cui si trovava al momento della
presentazione della richiesta di rimessione.
5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti
gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della
presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti
urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3
dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso
della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo
47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima
udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice
designato.
6. E' facoltà di tutte le parti chiedere al giudice
designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente
compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente
competente. Il giudice designato provvede, come primo atto,
alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il
corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4
dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno
in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è
richiesta la rinnovazione.
7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata,
il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4
dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data
della prima udienza nella quale prosegue il processo.
8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza
possono essere condannate al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma da 1.000 a 5.000 euro".