XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3115




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
            2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice della udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.
            3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
            4. Dal momento della pronuncia della ordinanza che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date indicate nei commi 5 e 6 dell'articolo 48.
            5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi fino al termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date indicate nei commi 5 e 6 dell'articolo 48.
            6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304".

Art. 2.

        1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 48. - (Decisione). - 1.- La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti.
            2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.
            3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.
            4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.
            5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.
            6. E' facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.
            7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.
            8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 5.000 euro".



Frontespizio Relazione