XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3114




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1".



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