XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3114
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte
di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con
eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono
essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle
parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1".