XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3113




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 46. - (Richiesta di rimessione). - 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede, ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45.
            2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
            3. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto.
            4. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi indicati al comma 3, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo.
            5. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta".



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