XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3113
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 46 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Richiesta di rimessione). - 1. La
richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono,
nella cancelleria del giudice che procede, ed è notificata
entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La
richiesta deve contenere a pena di inammissibilità
l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con
l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono
concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo
45.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui
personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Entro i successivi quindici giorni dalla
notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono
presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi
motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e
indicare ulteriori elementi di fatto.
4. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di
cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le
parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi
indicati al comma 3, oltre alle osservazioni eventualmente
fornite dal giudice medesimo.
5. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti
dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della
richiesta".