XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3112
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 45 del codice di procedura penale dopo il
comma 1 č aggiunto il seguente:
"1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a
turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1,
iniziative o attivitā svolte nell'esercizio di diritti
costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse,
sostenute o favorite, direttamente o indirettamente, dalla
parte che ha proposto la richiesta di rimessione".