XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3112




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 45 del codice di procedura penale dopo il comma 1 č aggiunto il seguente:

        "1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attivitā svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite, direttamente o indirettamente, dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione".



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