XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3111
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato
e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione
dell'organo giudicante sono pregiudicate da gravi situazioni
locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non
altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta
motivata del procuratore generale presso la corte di appello o
del pubblico ministero presso il giudice che procede o
dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato
a norma dell'articolo 11".