XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3110
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale č
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato
e grado del processo di merito, quando la sicurezza e
l'incolumitā pubblica ovvero la libertā di determinazione
delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da
gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti eliminabili, ovvero quando esistano
situazioni attuali, gravi e concrete capaci di menomare
l'imparzialitā e la serenitā funzionale del giudice e tali da
compromettere la corretta amministrazione della giustizia, la
Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore
generale presso la corte di appello o del pubblico ministero
presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il
processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo
11".