XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3110




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 45 del codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

        "Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza e l'incolumitā pubblica ovvero la libertā di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero quando esistano situazioni attuali, gravi e concrete capaci di menomare l'imparzialitā e la serenitā funzionale del giudice e tali da compromettere la corretta amministrazione della giustizia, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11".



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