XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3109
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato
e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da
gravi situazioni locali oggettivamente tali da turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la
Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore
generale presso la corte di appello o del pubblico ministero
presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il
processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo
11".