XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3108
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato
e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata
la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità
pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni
locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non
altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta
motivata del procuratore generale presso la corte di appello o
del pubblico ministero presso il giudice che procede o
dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato
a norma dell'articolo 11".