XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3107
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato
e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da
gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione,
su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte
di appello o del pubblico ministero presso il giudice che
procede o dell'imputato ovvero della persona offesa, rimette
il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo
11".
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 46 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. La richiesta dell'imputato o della persona
offesa è sottoscritta personalmente dall'interessato o da un
suo procuratore speciale".