XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3107




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato ovvero della persona offesa, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".


Art. 2.

        1. Il comma 2 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. La richiesta dell'imputato o della persona offesa è sottoscritta personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale".



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