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1. L'articolo 45 del
codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
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"Art. 45. - (Casi di
rimessione). - 1. In ogni
stato e grado del processo di
merito, quando gravi
situazioni locali, tali da
turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti
eliminabili, pregiudicano la
libera determinazione delle
persone che partecipano al
processo ovvero la sicurezza
o l'incolumità pubblica, o
determinano motivi di
legittimo sospetto, la Corte
di cassazione, su richiesta
motivata del procuratore
generale presso la corte di
appello o del pubblico
ministero presso il giudice
che procede o dell'imputato,
rimette il processo ad altro
giudice, designato a norma
dell'articolo 11". |
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2. L'articolo 47 del
codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: |
2. Identico: |
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"Art. 47. - (Effetti
della richiesta). - 1. In
seguito alla presentazione
della richiesta di rimessione
il giudice può disporre con
ordinanza la sospensione del
processo fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta. La
Corte di cassazione può
sempre disporre con ordinanza
la sospensione del
processo. |
"Art. 47. - (Effetti
della richiesta). - 1.
Identico. |
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2. Il giudice deve
comunque sospendere il
processo prima dello
svolgimento delle conclusioni
e della discussione e non
possono essere pronunciati il
decreto che dispone il
giudizio o la sentenza quando
ha avuto notizia dalla Corte
di cassazione che la
richiesta di rimessione è
stata assegnata alle sezioni
unite ovvero a sezione
diversa dall'apposita sezione
di cui all'articolo 610,
comma 1. Il giudice non
dispone la sospensione quando
la richiesta non è fondata su
elementi nuovi rispetto a
quelli di altra già rigettata
o dichiarata
inammissibile. |
2. Identico. |
| 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza |
3. Identico. |
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che rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta e
non impedisce il compimento
degli atti urgenti. |
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4. In caso di
sospensione del processo si
applicano l'articolo 159 del
codice penale e, se la
richiesta è stata proposta
dall'imputato, l'articolo
303, comma 1. La prescrizione
e i termini di custodia
cautelare riprendono il loro
corso dal giorno in cui la
Corte di cassazione rigetta o
dichiara inammissibile la
richiesta ovvero, in caso di
suo accoglimento, dal giorno
in cui il processo dinanzi al
giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si
trovava al momento della
sospensione. Si osservano in
quanto compatibili le
disposizioni dell'articolo
304". |
4. In caso di
sospensione del processo si
applica l'articolo 159
del codice penale e, se la
richiesta è stata proposta
dall'imputato, sono
sospesi i termini di cui
all'articolo 303, comma 1.
La prescrizione e i termini
di custodia cautelare
riprendono il loro corso dal
giorno in cui la Corte di
cassazione rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta
ovvero, in caso di suo
accoglimento, dal giorno in
cui il processo dinanzi al
giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si
trovava al momento della
sospensione. Si osservano in
quanto compatibili le
disposizioni dell'articolo
304". |
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3. L'articolo 48 del
codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: |
3. Identico. |
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"Art. 48 - (Decisione)
- 1. La Corte di
cassazione decide in camera
di consiglio a norma
dell'articolo 127, dopo aver
assunto, se necessario, le
opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedi mento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. |
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6. Se la Corte
rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta
delle parti private queste
con la stessa ordinanza
possono essere condannate al
pagamento a favore della
cassa delle ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000
euro". |
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4. L'articolo 49 del
codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: |
4. Identico. |
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"Art. 49. - (Nuova
richiesta di rimessione). -
1. Anche quando la
richiesta è stata accolta, il
pubblico ministero o
l'imputato può chiedere un
nuovo provvedimento per la
revoca di quello precedente o
per la designazione di un
altro giudice. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. 3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta". |
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5. La presente legge si
applica anche ai processi in
corso e le richieste di
rimessione, che risultano già
presentate alla data di
entrata in vigore della
legge, conservano efficacia.
Il Presidente della Corte di
cassazione, salvo che per
esse non rilevi una causa
d'inammissibilità e non
disponga quindi procedersi
applicando l'articolo 610,
comma 1, del codice di
procedura penale, dispone per
l'immediata comunicazione di
cui all'articolo 48, comma 3,
del codice di procedura
penale. |
5. Identico. |
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6. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
6. Identico. |
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