XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3102
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato
e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali
tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di
cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale
presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il
giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad
altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Richiesta di rimessione). - 1. La
richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono
nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci
giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i
quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre
parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre
motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed
indicare ulteriori elementi di fatto.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui
personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di
cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati
dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e
i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni
eventualmente formulate dal giudice medesimo.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti
dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della
richiesta".
3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In
seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il
giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo
fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione
può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non
possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio
o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione
del processo non impedisce il compimento degli atti
urgenti.
2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.
3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi
quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato,
dalla presentazione della richiesta fino a che non sia
intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 304".
4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione
decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è
comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello
designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli
atti del processo al giudice designato.
3. Nel processo davanti a tale giudice le parti
esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro
spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza
possono essere condannate al pagamento a favore della cassa
delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000".
5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1.
Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il
pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo
provvedimento per la revoca di quello precedente o per la
designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non
impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su
elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per
altri motivi può essere sempre riproposta.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la
richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una
precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il
processo non si sospende".
6. La presente legge si applica anche ai processi in corso
alla data della sua entrata in vigore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta