XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3101
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività
del teatro "Carlo Felice" di Genova).
1. E' disposta l'erogazione, in favore del teatro
comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.582.000
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le
finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n.
223.
Art. 2.
(Finanziamento dei campionati mondiali
di ciclocross).
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di
1.000.000 di euro per l'anno 2002, in favore del comune di
Monopoli, per il finanziamento delle spese necessarie allo
svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross del 2003.
Art. 3.
(Museo del mare di Capaci).
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in
favore del comune di Capaci, per la realizzazione del "Museo
del mare".
Art. 4.
(Interventi in favore del programma "Genova 2004 -
capitale europea della cultura").
1. Al comune di Genova è assegnato un ulteriore
contributo di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 per la
realizzazione di eventi e attività promozionali relativi al
programma "Genova 2004 - capitale europea della cultura",
predisposto dal comitato organizzatore.
Art. 5.
(Interventi in favore delle
Ville Palladiane).
1. Per le finalità e con le modalità di cui alla legge
23 luglio 1991, n. 233, è assegnato all'Istituto regionale per
le Ville Venete un contributo pari a 1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 6.
(Interventi in favore del castello
Del Carretto di Cairo Montenotte).
1. Al comune di Cairo Montenotte è assegnato un
contributo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da
destinare al restauro e alla conservazione del castello Del
Carretto.
Art. 7.
(Interventi in favore della corte Stiria
di Paderno Dugnano).
1. Al comune di Paderno Dugnano è assegnato un
contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla
conservazione della corte Stiria.
Art. 8.
(Interventi in favore degli archivi storici della
provincia di Asti).
1. All'amministrazione provinciale di Asti è assegnato
un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, da destinare al progetto di recupero e
conservazione degli archivi storici siti nella provincia
stessa.
Art. 9.
(Realizzazione del teatro comunale
di Vibo Valentia).
1. Al comune di Vibo Valentia è assegnata la somma di
2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
finalizzata alla costruzione di un teatro nella medesima
città.
Art. 10.
(Interventi in favore del "Teatro Tenda"
e del Teatro comunale dell'Aquila).
1. Per il completamento del "Teatro Tenda", compreso
nel Centro culturale, sportivo e ricreativo del comune
dell'Aquila, al predetto comune è assegnato un contributo di
350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Al medesimo comune dell'Aquila è altresì assegnato un
contributo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, da destinare ad interventi di manutenzione
straordinaria ed adeguamento tecnologico dell'edificio storico
sede del Teatro comunale dell'Aquila.
Art. 11.
(Interventi in favore della chiesa
di San Bevignate di Perugia).
1. Al comune di Perugia è assegnato un contributo pari
a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da
destinare al completamento dei lavori di consolidamento e di
restauro architettonico e artistico della chiesa di San
Bevignate di Perugia.
Art. 12.
(Realizzazione della Casa della Gioia presso il Santuario
della Madonna del Divino Amore di Roma).
1. Per la realizzazione della Casa della Gioia, presso
il Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma, è
autorizzato un contributo straordinario, in suo favore, di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 13.
(Censimento dei beni archeologici
sommersi nei fondali marini).
1. E' autorizzata la spesa di 3.751.825 euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i
beni e le attività culturali per la realizzazione del
censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini
delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria.
Art. 14.
(Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi).
1. I contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per
i beni e le attività culturali - legge n. 549 del 1995, sono
aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
Art. 15.
(Soppressione del contributo in favore dell'Associazione
amici del teatro Petruzzelli di Bari).
1. E' soppressa la concessione di un contributo annuo
in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di
Bari disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23
febbraio 2001, n. 29.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 12, 13 e
14 pari a 5.232.000 euro per l'anno 2002 e a 10.362.000 euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, utilizzando:
a) quanto a euro 3.732.000 per l'anno 2002 e ad
euro 2.732.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e ad
euro 7.630.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, pari a 8.750.000 euro per l'anno 2002
e a 5.750.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando:
a) quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2002 e ad
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto ad euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
c) quanto ad euro 3.750.000 per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.