XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3094




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, č aumentato, rispettivamente, di 60 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e di 60 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
            2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2^ alla 6^, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.
            3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342.
            4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 11.690.131 euro per l'anno 2002 ed a 24.099.723 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5.164.569 euro per l'anno 2002, per 19.692.502 euro per l'anno 2003 e per 10.329.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 6.525.562 euro per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, per 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali, per 1.820.516 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attivitā produttive, per 6.638.192 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 2.401.015 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, per 2.911.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Allegato

(Articolo 1, comma 2)



(Importi in euro)

            Categorie dal 1^ gennaio 2002 dal 1^ gennaio 2003

2^ categoria ........ 1.626,51 1.838,66
3^ categoria ........ 1.422,06 1.624,68
4^ categoria ........ 1.278,92 1.426,05
5^ categoria ........ 1.125,45 1.223,09
6^ categoria ........ 984,57 1.018,78



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