XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3094
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, č aumentato,
rispettivamente, di 60 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e
di 60 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, per
gli anni 2002 e 2003 sono modificati, limitatamente alle
categorie dalla 2^ alla 6^, secondo quanto previsto
dall'allegato alla presente legge.
3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti
ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei
titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si
applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento
automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre
1989, n.342.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 11.690.131 euro per l'anno 2002 ed a 24.099.723
euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando,
per 5.164.569 euro per l'anno 2002, per 19.692.502 euro per
l'anno 2003 e per 10.329.000 euro per l'anno 2004
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze, per 6.525.562 euro per l'anno 2002 l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni, per 4.407.221 euro
per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivitā culturali, per 1.820.516 euro per l'anno
2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attivitā
produttive, per 6.638.192 euro per l'anno 2004
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per
2.401.015 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca,
per 2.911.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
(Articolo 1, comma 2)
(Importi in euro)
Categorie dal 1^ gennaio 2002 dal 1^ gennaio 2003
2^ categoria ........ 1.626,51 1.838,66
3^ categoria ........ 1.422,06 1.624,68
4^ categoria ........ 1.278,92 1.426,05
5^ categoria ........ 1.125,45 1.223,09
6^ categoria ........ 984,57 1.018,78