XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3089
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. La bufala mediterranea italiana è da considerare
patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche
genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di
capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di
tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da
tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani
regionali di profilassi appositamente dedicati alla
prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere
diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del
consumatore.
2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed
infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni
interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono
predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga,
fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di
riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo
profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei
prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala,
attraverso specifiche misure sanitarie.
3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e
l'iscrizione al libro genealogico, è garantita a tutti gli
allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante
l'applicazione dei piani straordinari di intervento per
l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle
regioni interessate.
4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato
contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno
2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i
criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari
ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.