XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3082
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e
l'Organizzazione Mondiale della Sanitā - Ufficio Regionale per
l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS
per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con
allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 12
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. E' autorizzata la concessione da parte del Ministero
della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a
decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le
spese di personale, di funzionamento ed attuazione
dell'attivitā dell'Ufficio di Venezia.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.