XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3080
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7
agosto 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 29
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in euro 10.140 annui, ad anni alterni, a
decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.