XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3065




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

          1. Le banche popolari, società cooperative per azioni a responsabilità limitata, sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla presente legge. Alle stesse banche si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2001, n. 366.


Art. 2.

          1. Gli investitori gestori di risparmio collettivo di lungo periodo o di disponibilità destinate a fini istituzionali possono acquisire partecipazioni nelle banche popolari quotate in misura non superiore al 4 per cento del capitale di ciascuna banca, salvo i più contenuti limiti previsti dalla disciplina relativa a ciascuno di essi o dallo statuto della banca. A tali fini, le compagnie di assicurazione esercenti il ramo vita sono equiparate agli investitori di cui al primo periodo.


Art. 3.

          1. Le banche popolari quotate possono stabilire, con apposita previsione statutaria, che l'elezione dei sindaci in rappresentanza della minoranza avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio e degli investitori di cui all'articolo 2, partecipanti al capitale.



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