XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3065
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le banche popolari, società cooperative per azioni a
responsabilità limitata, sono disciplinate dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e dalla presente legge. Alle stesse banche si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al comma 3
dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2001, n.
366.
Art. 2.
1. Gli investitori gestori di risparmio collettivo di
lungo periodo o di disponibilità destinate a fini
istituzionali possono acquisire partecipazioni nelle banche
popolari quotate in misura non superiore al 4 per cento del
capitale di ciascuna banca, salvo i più contenuti limiti
previsti dalla disciplina relativa a ciascuno di essi o dallo
statuto della banca. A tali fini, le compagnie di
assicurazione esercenti il ramo vita sono equiparate agli
investitori di cui al primo periodo.
Art. 3.
1. Le banche popolari quotate possono stabilire, con
apposita previsione statutaria, che l'elezione dei sindaci in
rappresentanza della minoranza avvenga su designazione degli
organismi di investimento collettivo del risparmio e degli
investitori di cui all'articolo 2, partecipanti al
capitale.