XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3061
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma
1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di
competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega
legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli,
per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino
un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non
superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso
sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile
fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, per
un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive già attuate con legge o decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso
che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze
delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure
per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22
febbraio 1994, n.146, della legge 24 aprile 1998, n.128, e
della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni
dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine
predetto, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 4.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i
prodotti fitosanitari).
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
recante norme in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le
norme penali vigenti, ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.194, e al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si atterrà ai princìpi e criteri direttivi generali
indicati dall'articolo2.
Art. 5.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri
derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici
pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al
costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto
con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
Art. 6.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine
di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti
nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e
modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la
coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa,
applicando, per quanto compatibili, i princìpi ed i criteri
direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o
settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3,
le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in
modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente
articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo
1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA
Art. 7.
(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice
civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa
C-372/99).
1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice
civile, dopo le parole: "che utilizzano" sono inserite le
seguenti: "o che raccomandano l'utilizzo di".
Art. 8.
(Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626).
1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, è sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione
dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui
ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non
sia possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione".
Art. 9.
(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994,
n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici).
1. All'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n.109, il secondo periodo è soppresso.
Art. 10.
(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, recante attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, il secondo
periodo è soppresso.
Art. 11.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1958, n.719).
1. Il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento per la
disciplina igienica della produzione e del commercio delle
acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non
gassate confezionate in recipienti chiusi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719, è
abrogato.
Art. 12.
(Modifica alla legge 1^ marzo 2002, n.39, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).
1. L'articolo 36 della legge 1^ marzo 2002, n.39, recante
modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n.187, in materia di produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, è
abrogato.
Art. 13.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n.409, in esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99).
1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n.409, dopo
la parola: "Stato" sono soppresse le seguenti parole: ",
nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in
possesso della relativa abilitazione all'esercizio
professionale e di un diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico".
2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio
1985, n.409, dopo la parola: "iscrizione" sono soppresse le
seguenti: "i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale in possesso di un diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico, nonché".
3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n.409, è
abrogato.
Art. 14.
(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presìdi
medico-chirurgici e modifica al decreto legislativo 24
febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici).
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presìdi
medico-chirurgici disciplinati dall'articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1998, n.392, prevista dall'articolo 201 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n.1265, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi
medici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n.46, la mancata comunicazione
all'interessato del provvedimento di accoglimento o di
reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti
al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi,
nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli
estremi della domanda di autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non
più di una volta per richiesta di integrazione della
documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non
può essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere
dalla data di presentazione da parte dell'azienda della
documentazione integrativa richiesta.
3. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n.46 del 1997 è abrogato.
Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.129,
recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e
86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi,
certificati e altri titoli nel settore
dell'architettura).
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.129, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente
decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati
e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o
l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo
permanente o con carattere di temporaneità".
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di
cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri
dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della
Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e
successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è
riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella
Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre
anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti
definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di
Germania accesso all'attività di architetto con il titolo
professionale di architetto e purché detta formazione sia
completata da un periodo di esperienza professionale nella
Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni,
comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine
professionale cui è iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di
riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e
altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui
all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri
titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e
titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea
di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca comunica alla Commissione
europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri
dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli
altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle
Università che li rilasciano".
3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.129, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Competenze e procedimento) - 1. I
soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per
il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione
all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della
Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in
carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale
l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed
essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di
titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia
autenticata; o per mezzo di un attestato rilasciato dalla
stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o
altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la
veridicità;
b) un certificato rilasciato da un'autorità
competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che
dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità
in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se
lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale
attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto
del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento
equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello
Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato
nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere
presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha
reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale
giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad
una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un
notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato
membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra
indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato
in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono
decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione
di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei
confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con
effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro
documento dalla quale si evinca la cittadinanza
dell'interessato.
3. I documenti, se redatti in lingua diversa
dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione
ufficiale in lingua italiana del testo originale. L'obbligo di
traduzione è stabilito dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca qualora sia impossibile
acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni
dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti
di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono
essere di data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione
della documentazione, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca accerta la completezza e la
regolarità della domanda e della relativa documentazione,
comunicando all'interessato le eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
indìce, previa consultazione del Consiglio universitario
nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) il Dipartimento per le politiche
comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di
servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un
rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di
rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o
della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento
di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è
altresì trasmesso al Consiglio degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente
competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi
dell'articolo 5.
10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma
2-quater, attestano una formazione non conforme ai
requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il
riconoscimento può essere condizionato al superamento di una
prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.115, tenuto conto anche
dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che
ha riconosciuto detto titolo".
4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.129, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Ammissione alla prestazione di servizi) - 1.
Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal
presente decreto, con carattere di temporaneità, previa
dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui
all'articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui
all'allegato A o contenuti nella comunicazione della
Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;
b) esercitano legalmente l'attività relativa al
settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono
stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1,
comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti
presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con
oneri a carico degli ordini.
3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel
registro, si applicano le disposizioni relative al godimento
dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti
dall'ordinamento professionale in quanto compatibili".
5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n.129, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Esercizio della professione di
architetto in altri Stati membri) - 1. Ai fini del
riconoscimento in altri Paesi dell'Unione europea o negli
altri Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della
professione dei titoli conseguiti in Italia".
6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.129, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Norme transitorie) - 1. Sono
riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate
dal presente decreto e del loro esercizio:
a) i diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino
al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli
elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati
membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la
relativa formazione al massimo durante il terzo anno
accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati
membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni
anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è
stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del
titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno
tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il
rilascio dell'attestato, le attività relative;
d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati
membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate
nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui
risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima
data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente
svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque
anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività
relative;
e) gli attestati rilasciati dalle autorità
competenti della Repubblica Federale di Germania che
sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione
rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità
competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli
elencati all'allegato A".
7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento
contenente norme ed integrazione della disciplina dei
procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli
architetti di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994,
n. 776.
Art. 16
(Modifica alla legge 24 giugno 1997, n.196, recante norme
in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7
febbraio 2002, nella causa C-279/00).
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997,
n.196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le
società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per
le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro
dell'Unione europea".
Art. 17.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa
C-145/99).
1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio
1982, n.31, in materia di libera prestazione di servizi da
parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità
europee, è abrogato.
2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive
modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il proprio domicilio professionale".
Art. 18.
(Servizi postali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un
decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura
alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in
conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare l'ambito dei servizi postali
riservati dal 1^ gennaio 2003 e dal 1^gennaio 2006, ivi
compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità
diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per
assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti
di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l'applicazione dei princìpi di
trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle
condizioni economiche speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento
di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio
universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e
poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei
riguardi del fornitore del servizio universale degli operatori
privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 19.
(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio
1991, n.223, recante norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in
relazione alla causa C-32/02).
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la completa attuazione della direttiva
98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23
luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne
l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con
le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel
rispetto dei princìpi e criteri generali stabiliti
nell'articolo 2.
Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n.532,
e alla legge 19 gennaio 1955, n.25, in materia di lavoro
notturno).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26
novembre 1999, n.532, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10
della legge 19 gennaio 1955, n.25".
2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio
1955, n.25, è sostituito dal seguente:
"E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore
6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età
superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di
panificazione".
Art. 21.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva
85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in
materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società
di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di
OICVM).
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 13 agosto
2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione
delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano
la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di
regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati
e gli investimenti di OICVM.
2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le società di gestione
autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come
modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in
Italia le attività di gestione collettiva del risparmio in
regime di libera prestazione del servizio ovvero per il
tramite di succursali;
b) stabilire che la vigilanza sulle imprese
autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle
autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione
delle norme di comportamento;
c) indicare quali servizi accessori possano essere
prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli
consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;
d) disciplinare, per le società di gestione e le
società di investimento a capitale variabile (SICAV), la
delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo
modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle
funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in
capo alla società delegante;
e) stabilire, in armonia con la disciplina
contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso
all'attività e criteri per l'esercizio della vigilanza
prudenziale per le SICAV e le società di gestione del
risparmio che designano in via permanente una società di
gestione del risparmio per la gestione del proprio
patrimonio;
f) prevedere che le società di gestione siano
tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti
informativi, un prospetto semplificato da consegnare
gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del
contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima
relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate
siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore
che ne faccia richiesta;
g) indicare quali deroghe alle norme vigenti in
tema di ripartizione dei rischi siano consentite per le
società di gestione e le SICAV appena costituite in conformità
a quanto stabilito nella direttiva 2001/108/CE;
h) concedere un periodo massimo di sessanta mesi
dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e
alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova
disciplina nazionale posta in essere in attuazione della
citata direttiva comunitaria.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e
integrale recepimento delle direttive di cui al presente
articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa
materia al fine del loro coordinamento con le nuove
disposizioni.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 22.
(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE che
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni
ambientali).
1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione
2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni
ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:
a) la definizione dei criteri specifici relativi
all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni
ambientali;
b) la definizione dei criteri per la
predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da
parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale,
regionale o locale;
c) l'individuazione dei criteri per disciplinare
le visite in sito;
d) l'introduzione di una banca dati relativa alle
ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 23.
(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, recante nuovo codice della strada).
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più
ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per
mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati
velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25
km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 24.
(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa
C-224/00).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, è inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo
di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta
per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
202".
Art. 25.
(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319).
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) è inserita la
seguente:
"f-bis) il Ministero per i beni e le attività
culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e
manutenzione dei beni culturali e per le attività che
riguardano il settore sportivo e in particolare quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo;".
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per
gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di
gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa
a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione
umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa
alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema
di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa
a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di
assicurazione sulla vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di
assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla
vita.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti.
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità.