XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3057




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è aggiunta la seguente:

        "b-bis) preparati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate, su richiesta di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le norme di buona preparazione vigenti per le farmacie".


Art. 2.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute provvede alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato, ai sensi del comma 34 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di lire quarantamila o di 20,66 euro a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
        2. A ciascuno dei medicinali di cui al comma 1, a cura della Direzione generale di cui al medesimo comma, è attribuito un numero da utilizzare come numero di registrazione provvisorio, nelle more delle determinazioni del Ministero della salute in merito alle domande di rinnovo di autorizzazione.


Art. 3.

        1. Per tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila o di 20,66 euro di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, è consentita la richiesta di variazioni di tipo I e di tipo II, come definite, rispettivamente dall'allegato B e dall'allegato C annessi alla circolare dirigenziale del Ministero della sanità 18 luglio 1997, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997.
        2. La documentazione a corredo delle istanze di variazione di cui al comma 1 deve corrispondere alle caratteristiche dei dati e dei documenti tecnici richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico con procedura semplificata di registrazione.


Art. 4.

        1. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di origine chimica o minerale, sia naturali che di trasformazione o di sintesi, è consentito l'impiego di materiali di partenza o di ceppi diversi dalle sostanze farmacologicamente attive disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
        2. Le aziende autorizzate alla produzione di medicinali omeopatici possono approvvigionarsi anche di sostanze o di prodotti dichiarati dal fornitore come destinati esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio o comunque diversi dalle sostanze farmacologicamente attive.


Art. 5.

        1. Le disposizioni concernenti l'obbligo di dotare tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, di bollini conformi a quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1^ marzo 2002, n. 39, non si applicano ai medicinali omeopatici.

Art. 6.

        1. Con decreto del capo del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo permanente di lavoro composto da tre funzionari, dei quali uno amministrativo, appartenenti alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del medesimo Dipartimento, da un rappresentante della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e da quattro esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici, indicati dalle associazioni delle aziende produttrici maggiormente rappresentative a livello nazionale.
        2. Il gruppo di cui al comma 1, i cui lavori sono coordinati, a turno, da ciascuno dei componenti, ha il compito di individuare i principali problemi che riguardano l'immissione in commercio e la produzione dei medicinali omeopatici in Italia. Il gruppo relaziona trimestralmente al Ministro della salute circa lo stato dei propri lavori, ed esprime pareri e proposte sugli interventi da attuare.
        3. Il Ministro della salute, ove lo ritenga opportuno, adotta con proprio decreto le proposte del gruppo permanente di lavoro e le notifica alla Commissione europea.
        4. Ai componenti del gruppo permanente di lavoro non spettano il trattamento economico di missione né il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; conseguentemente il funzionamento del medesimo gruppo non comporta oneri a carico del Ministero della salute.



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