XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3054
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, Telethon concorre con
lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n.
516, e successive modificazioni, 23 della legge 22 novembre
1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della
legge 29 novembre 1995, n. 520, e 2 della legge 20 dicembre
1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi
accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
Telethon destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato
alle finalità dell'ente indicate dall'articolo 2 del proprio
statuto, con particolare riguardo alle attività quali la
promozione e il finanziamento della ricerca medico-scientifica
sulle malattie genetiche, la ricerca tecnologica sugli ausili
per persone disabili, nonché la tutela dei diritti civili
delle persone affette da malattie genetiche.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo
l'ente Telethon è indicato con la denominazione "Comitato
Telethon fondazione onlus". In caso di scelte non espresse da
parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative
viene effettuata con riferimento alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente a Telethon, entro
il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate
dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo di imposta precedente con
destinazione a Telethon.