XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3054




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Telethon concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Telethon destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità dell'ente indicate dall'articolo 2 del proprio statuto, con particolare riguardo alle attività quali la promozione e il finanziamento della ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche, la ricerca tecnologica sugli ausili per persone disabili, nonché la tutela dei diritti civili delle persone affette da malattie genetiche.
        2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'ente Telethon è indicato con la denominazione "Comitato Telethon fondazione onlus". In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata con riferimento alle scelte espresse.
        3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente a Telethon, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione a Telethon.



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