XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3048
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una commissione per la elaborazione di una
proposta per una imposta europea sulle transazioni
valutarie).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita una commissione incaricata di elaborare una proposta
per l'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni
valutarie.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal
Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato,
ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
b) un rappresentante del Ministro per le politiche
comunitarie;
c) un rappresentante della Banca d'Italia;
d) un rappresentante della Commissione nazionale
per le società e la borsa;
e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei
cambi;
f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. I componenti della commissione sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Fanno altresì parte della commissione tre
rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle
transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e
due esperti nominati dalla medesima Associazione.
5. Entro il termine di sei mesi dalla data di
insediamento, la commissione conclude i suoi lavori con la
presentazione di una proposta redatta in articoli per
l'introduzione di un'imposta europea sulle transazioni
valutarie, le cui caratteristiche devono corrispondere ai
criteri indicati all'articolo 2.
Art. 2.
(Caratteristiche dell'imposta).
1. L'imposta di cui all'articolo 1 si applica a tutte le
transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione
europea.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni
valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli
swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto
e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio
di valute.
3. L'aliquota dell'imposta è fissata, per ciascuna delle
parti, in misura non inferiore allo 0,1 per cento del valore
della transazione effettuata.
4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche
centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e
internazionale.
Art. 3.
(Destinazione del gettito).
1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 1 è
destinato al finanziamento di programmi realizzati d'intesa
con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e
organizzazioni non governative, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo
sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle
condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e
svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli
indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di
sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di
sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei Paesi a più
basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che
hanno avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel
settore degli armamenti;
c) finanziamento della ricerca tecnologica
dell'Unione europea orientata al risparmio energetico, allo
sviluppo di fonti energetiche non inquinanti, al riciclaggio
dei materiali, alla razionalizzazione delle procedure di
raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla riduzione delle
emissioni di agenti inquinanti, in conformità con le
disposizioni del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997 e reso esecutivo dalla legge 1^ giugno
2002, n. 120, e delle successive modifiche eventualmente
apportate al medesimo Protocollo;
d) incremento dei fondi destinati allo sviluppo
delle aree depresse dell'Unione europea, ai fini dell'aumento
delle dotazioni infrastrutturali, dell'occupazione e dei
servizi di assistenza sociale pubblica.
Art. 4.
(Redazione di uno studio su alcune misure complementari
all'istituzione dell'imposta).
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di
insediamento, la commissione di cui all'articolo 1 deve
altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai
seguenti obiettivi:
a) definire il criterio ottimale di accertamento
delle transazioni e di riscossione dell'imposta;
b) stabilire una procedura per la revisione
periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3
dell'articolo 2, al fine di individuare la misura
corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini
di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;
c) prevedere meccanismi di disincentivo nei
confronti delle transazioni effettuate con operatori situati
nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta
non sia applicata, eventualmente attraverso l'applicazione di
un'aliquota maggiorata;
d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata
e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti
a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso
temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3
dell'articolo 2;
e) promuovere l'adozione dell'imposta anche da
parte dei Paesi terzi nei quali siano ubicati i mercati
valutari più importanti;
f) promuovere l'istituzione presso l'ONU di un
fondo internazionale che veda la partecipazione di
rappresentanti dei Governi, di organizzazioni di
rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative,
per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante
dall'imposta ai fini del finanziamento della cooperazione allo
sviluppo, della riduzione del debito estero dei Paesi a più
basso reddito, dell'assistenza pubblica e delle misure per
l'aumento dell'occupazione nelle aree depresse.
Art. 5.
(Trasmissione al Parlamento).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al
Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla commissione
di cui all'articolo 1 corredati da una relazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il
mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi
parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede
comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea.
Art. 6.
(Istituzione di un'imposta nazionale
sulle transazioni valutarie).
1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in mancanza di un'iniziativa legislativa
da parte della Commissione europea, è istituita un'imposta
sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati
italiani.
2. Ai fini del presente articolo, costituiscono
transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i
contratti indicati al comma 2 dell'articolo 2.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita,
per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento
del valore della transazione effettuata.
4. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche
centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e
internazionale.
5. E' previsto, ai sensi del comma 6, un allineamento
semestrale dell'aliquota alla media delle aliquote stabilite
in eventuali provvedimenti legislativi di Paesi membri
dell'Unione europea.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con
decreto a disciplinare le variazioni dell'aliquota previste
dal comma 5, eventualmente in raccordo con le autorità
competenti degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
7. Sentita la commissione di cui all'articolo 1 e tenuto
conto dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto a
disciplinare le modalità di accertamento e riscossione
dell'imposta.
Art. 7.
(Destinazione del gettito
dell'imposta nazionale).
1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 6 è
suddiviso in parti uguali tra due fondi, da istituire presso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri e presso lo stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. I Ministeri di cui al comma 1 provvedono a destinare i
fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con
enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e
organizzazioni non governative, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo
sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle
condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e
svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli
indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di
sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di
sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei Paesi a più
basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che
hanno avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel
settore degli armamenti;
c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo
del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei
servizi di assistenza sociale pubblica.