XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3040
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle
imposte sul reddito, dell'IVA e di altre imposte).
1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul
valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere
definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione
del contribuente, ai sensi del presente articolo.
2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli
elementi, dei dati e delle notizie a conoscenza dell'ufficio è
configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria
per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tale disposizione si applica
anche quando per i medesimi reati risulta essere stato
presentato rapporto dalla guardia di finanza o risulta essere
stata avviata l'azione penale.
3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima,
l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e
negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha
effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia
stato notificato avviso di rettifica, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto il contribuente può richiedere la definizione,
anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie
previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1
e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito.
L'imposta sul valore aggiunto è liquidata sui maggiori
imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che
questi effettui esclusivamente operazioni esenti. Nel caso in
cui il contribuente presenti istanza di accertamento con
adesione a seguito della notificazione di un avviso di
accertamento o di rettifica, il termine per la relativa
impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per
quattro mesi.
4. Per la definizione il contribuente si può fare
rappresentare con procura speciale non autenticata. La
definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori
somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia di
autoliquidazione.
5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari,
salvo il contributo regionale per il Servizio sanitario
nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del
contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le
sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di
imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni
altra sanzione connessa con irregolarità o con omissioni
rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella
misura di un quarto del minimo.
6. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui
al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla
conservazione delle scritture e dei documenti contabili
relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola
esclusione dei registri dell'imposta sul valore aggiunto.
7. La definizione in contraddittorio, con adesione del
contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui
al presente articolo, nei confronti dei contribuenti, con
riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito
dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione ai
sensi delle leggi vigenti per le singole imposte,
separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione
e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione
di cui al comma 1, sono effettuate direttamente dall'ufficio
accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti da
leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti
nell'ipotesi di determinazione del valore su base
catastale.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono integrate ed aggiornate le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 316, e del decreto del Ministro delle
finanze 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1995 e sono
stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione
delle modalità dell'accertamento con adesione di cui al comma
7, basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di
questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie
aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi
caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare
la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei
valori oggetto della rettifica.
Art. 2.
(Accertamento con adesione del contribuente per anni
pregressi).
1. La definizione di cui all'articolo 1, limitatamente
alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 2002, può
essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti
dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate
dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna
categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per
fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti
dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti
interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un
ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere
effettuata se, entro il 28 febbraio 2003, è stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini
delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o
notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi
di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativi a redditi oggetto
dell'accertamento con adesione, a condizione che il
contribuente versi entro il 31 maggio 2003 le somme derivanti
dall'accertamento parziale.
2. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle
proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di
5000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro
per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione dell'accertamento con
adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 5000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre
2003 ed entro il 31 maggio 2004, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 31 maggio 2003.
3. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi
sia definito ai sensi del comma 2, l'omesso versamento nei
termini delle rate scadenti al 30 novembre 2003 e al 31 maggio
2004 non determina l'inefficacia dell'accertamento con
adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle
predette scadenze si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle
somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. Per il versamento degli
importi da effettuare entro il 31 maggio 2003 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n.
177, e successive modificazioni, e la comunicazione di cui
all'articolo 6, comma 3, dello stesso regolamento va
effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto
versamento.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono integrate le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 aprile 1995, n. 177, e successive modificazioni, e sono
stabilite le modalità di pagamento ai fini di cui al presente
articolo.