XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3040




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle
imposte sul reddito, dell'IVA e di altre imposte).

        1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, ai sensi del presente articolo.
        2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dei dati e delle notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.
        3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto è liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per quattro mesi.
        4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di autoliquidazione.
        5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, salvo il contributo regionale per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o con omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.
        6. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri dell'imposta sul valore aggiunto.
        7. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui al presente articolo, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione ai sensi delle leggi vigenti per le singole imposte, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui al comma 1, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti da leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.
        8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrate ed aggiornate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316, e del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1995 e sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione di cui al comma 7, basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.


Art. 2.

(Accertamento con adesione del contribuente per anni
pregressi).

        1. La definizione di cui all'articolo 1, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 2002, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere effettuata se, entro il 28 febbraio 2003, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 maggio 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.
        2. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 31 maggio 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 31 maggio 2003.
        3. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 30 novembre 2003 e al 31 maggio 2004 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Per il versamento degli importi da effettuare entro il 31 maggio 2003 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e successive modificazioni, e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso regolamento va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e successive modificazioni, e sono stabilite le modalità di pagamento ai fini di cui al presente articolo.



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